Autorizzazioni in deroga per attività rumorose

Ambiente 15.02.2018 14:07
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Il Comune classifica il proprio territorio in sei classi di destinazioni d'uso, per ciascuna delle quali vengono fissati i limiti massimi di livello sonoro consentito.

Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e che prevedono il superamento dei limiti acustici vigenti nella zona in cui ricade l'area di interesse (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 01/03/1991, dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 e D.P.G.R. 2/r del 08/01/2014 possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità, proprio in considerazione della loro occasionalità.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività limitata nel tempo in luogo pubblico o aperto al pubblico, mobile o all'aperto quale manifestazioni, cantieri, luna-park, circhi, manifestazioni musicali, teatrali e sportive, manifestazioni popolari, altre attività con carattere temporaneo.

Si definisce deroga non semplificata il provvedimento di deroga di cui all'art.16 del D.P.G.R. 2/r del 08/01/2014 e rilasciata previa acquisizione del parere dell'Azienda USL Nord-Ovest territorialmente competente.

Si definisce deroga semplificata il provvedimento di deroga di cui all'art.6 del D.P.G.R. 2/r del 08/01/2014 per attività che rispettano i requisiti di cui all'Allegato 4, punto 4.2 del D.P.G.R. 2/r del 08/01/2014;

La richiesta di autorizzazione in deroga (sia per deroghe semplificate che per deroghe non semplificate) deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio della attività sul relativo modulo.

Ai sensi dell'Allegato 4, punto 4.1 del DPGR 2/R 08/01/2014, alla domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, che indica e contiene:
    1. l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
    2. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
    3. per i cantieri, l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto), con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
    4. la durata complessiva della manifestazione o del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
    5. i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
    6. i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.
  • Copia del bollettino di avvenuto versamento degli oneri istruttori (solo per le deroghe non semplificate).

Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente di cui all'articolo 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della L. 447/1995.


Normativa essenziale

  • Legge 447/95
  • DPCM 01/03/1991
  • Legge Regionale n. 89/98, art.2, comma 2, lettera c)
  • Delibera C.R. n.77 del 22/02/2000
  • D.P.G.R. 2/r del 08/01/2014