Il Comune classifica il proprio territorio in sei classi di destinazioni d'uso, per ciascuna delle quali vengono fissati i limiti massimi di livello sonoro consentito.
Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e che prevedono il superamento dei limiti acustici vigenti nella zona in cui ricade l'area di interesse (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 01/03/1991, dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 e D.P.G.R. 2/r del 08/01/2014 possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità, proprio in considerazione della loro occasionalità.
Si definisce attività temporanea qualsiasi attività limitata nel tempo in luogo pubblico o aperto al pubblico, mobile o all'aperto quale manifestazioni, cantieri, luna-park, circhi, manifestazioni musicali, teatrali e sportive, manifestazioni popolari, altre attività con carattere temporaneo.
Si definisce deroga non semplificata il provvedimento di deroga di cui all'art.16 del D.P.G.R. 2/r del 08/01/2014 e rilasciata previa acquisizione del parere dell'Azienda USL Nord-Ovest territorialmente competente.
Si definisce deroga semplificata il provvedimento di deroga di cui all'art.6 del D.P.G.R. 2/r del 08/01/2014 per attività che rispettano i requisiti di cui all'Allegato 4, punto 4.2 del D.P.G.R. 2/r del 08/01/2014;
La richiesta di autorizzazione in deroga (sia per deroghe semplificate che per deroghe non semplificate) deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio della attività sul relativo modulo.
Ai sensi dell'Allegato 4, punto 4.1 del DPGR 2/R 08/01/2014, alla domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga deve essere allegata la seguente documentazione:
Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente di cui all'articolo 16 della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della L. 447/1995.
Normativa essenziale