Il cemento-amianto, detto anche fibrocemento o, dal nome del più diffuso prodotto commerciale, "Eternit ®", è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento e fibre di amianto, costituito prevalentemente da crisotilo, ma anche da crocidolite e amosite complessivamente in quantità pari a circa il 15% in peso.
Il materiale ha un'elevata resistenza alla corrosione, alla temperatura e all'usura e in questo caso le fibre, essendo incapsulate nella malta cementizia, non vengono cedute nell'ambiente a meno che il manufatto non sia deteriorato (applicazioni tipiche: tubature per canne fumarie, fognature e acquedotti, serbatoi per l'acqua e lastre ondulate per le coperture di fabbricati).
Materiali in matrice friabile (fiocchi di fibre, pannelli di fibre pressate otessuti di fibre) venivano invece utilizzati per la coibentazione di tubature, caldaie, compartimenti navali, vagoni ferroviari, ecc.
La presenza di manufatti in cemento-amianto non costituisce di per sé rischio per la salute dei cittadini e per l'ambiente, in quanto il rischio dipende dalla probabilità di una dispersione di fibre di amianto in aria e/o nel suolo.
La probabilità della cessione di fibre è a sua volta connessa alla perdita di compattezza del manufatto in cemento-amianto che si verifica per una lunga esposizione (alcuni decenni) agli agenti atmosferici e/o per danneggiamento ad opera dell'uomo.
E' quindi importante verificare che il manufatto sia in buone condizioni per escludere i rischi derivanti dalla dispersione di fibre.
La normativa in vigore (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") vieta, dal 1992, la vendita di materiali in cemento amianto e impone (D.M.06.09.94 "Norme e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art. 12, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") l'obbligo, al proprietario/amministratore di condominio, della verifica dello stato di manutenzione di un manufatto in cemento-amianto.
Per questa verifica il privato deve rivolgersi a un tecnico qualificato (iscritto ad un albo o un ordine professionale tecnico) che effettuerà la valutazione dello stato di conservazione ai sensi della Delibera C.R. Toscana n.102 del 08.04.1997 "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" (o ad altre tecniche indicate a livello nazionale ed internazionale), definendo un valore di indice specifico per il manufatto.
La verifica dello stato di manutenzione del manufatto, con la relativa relazione, deve essere aggiornata con cadenza almeno annuale.
La mancata verifica dello stato manutentivo ed il mancato aggiornamento sono sanzionati ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge 27 Marzo 1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” quale inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste.
A seguito della valutazione si possono verificare tre situazioni:
L'abbandono di materiale contenente amianto sul territorio, oltre a rappresentare un potenziale grave rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, si configura come "abbandono di rifiuti pericolosi" vietato dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs152/06 (l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati).
E' prevista, per il privato cittadino, una sanzione amministrativa ai sensi dell'art.255, comma 1 mentre, per il titolare di impresa, una sanzione sia amministrativa che penale ai sensi dell'art. 256, comma 2.
Informazioni:
Azienda USL Nord-Ovest - Sportello Unico della Prevenzione
approvato con delibera del C.R. 14 febbraio 2017 n. 7