Il cemento-amianto, detto anche fibrocemento o, dal nome del più diffuso prodotto commerciale, "Eternit ®", è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento e fibre di amianto, costituito prevalentemente da crisotilo, ma anche da crocidolite e amosite complessivamente in quantità pari a circa il 15% in peso.

Il materiale ha un'elevata resistenza alla corrosione, alla temperatura e all'usura e in questo caso le fibre, essendo incapsulate nella malta cementizia, non vengono cedute nell'ambiente a meno che il manufatto non sia deteriorato (applicazioni tipiche: tubature per canne fumarie, fognature e acquedotti, serbatoi per l'acqua e lastre ondulate per le coperture di fabbricati).
Materiali in matrice friabile (fiocchi di fibre, pannelli di fibre pressate otessuti di fibre) venivano invece utilizzati per la coibentazione di tubature, caldaie, compartimenti navali, vagoni ferroviari, ecc.

La presenza di manufatti in cemento-amianto non costituisce di per sé rischio per la salute dei cittadini e per l'ambiente, in quanto il rischio dipende dalla probabilità di una dispersione di fibre di amianto in aria e/o nel suolo.
La probabilità della cessione di fibre è a sua volta connessa alla perdita di compattezza del manufatto in cemento-amianto che si verifica per una lunga esposizione (alcuni decenni) agli agenti atmosferici e/o per danneggiamento ad opera dell'uomo.
E' quindi importante verificare che il manufatto sia in buone condizioni per escludere i rischi derivanti dalla dispersione di fibre.

La normativa in vigore (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") vieta, dal 1992, la vendita di materiali in cemento amianto e impone (D.M.06.09.94 "Norme e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art. 12, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") l'obbligo, al proprietario/amministratore di condominio, della verifica dello stato di manutenzione di un manufatto in cemento-amianto.
Per questa verifica il privato deve rivolgersi a un tecnico qualificato (iscritto ad un albo o un ordine professionale tecnico) che effettuerà la valutazione dello stato di conservazione ai sensi della Delibera C.R. Toscana n.102 del 08.04.1997 "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" (o ad altre tecniche indicate a livello nazionale ed internazionale), definendo un valore di indice specifico per il manufatto.

La verifica dello stato di manutenzione del manufatto, con la relativa relazione, deve essere aggiornata con cadenza almeno annuale.

La mancata verifica dello stato manutentivo ed il mancato aggiornamento sono sanzionati ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge 27 Marzo 1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” quale inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste.

A seguito della valutazione si possono verificare tre situazioni:

  1. Il manufatto risulta ancora in buone condizioni: in questi casi il proprietario/amministratore di condominio dovrà prevedere una valutazione periodica dello stato di manutenzione con la periodicità indicata dal tecnico e comunque con cadenza almeno annuale.
  2. Il manufatto necessita di manutenzione tramite operazioni di incapsulamento, confinamento, o altro indicato dal tecnico. La valutazione dovrà quindi indicare le modalità di intervento, la relativa tempistica e un calendario di verifica periodica almeno annuale. Il proprietario deve attenersi all'esecuzione di quanto previsto nella valutazione.
    Nel caso sia necessario intervenire con incapsulamento o confinamento il proprietario può richiedere l'intervento di una ditta specializzata che, secondo quanto previsto dalla circolare della Regione Toscana del 18/10/2006, deve essere iscritta in categoria 10A o 10B dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (ai sensi della Delibera 30.03.2004 "Criteri e requisiti perl'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei benicontenenti amianto" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 15 aprile 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio). Si tratta normalmente di interventi che comportano una limitata movimentazione del materiale contenente amianto eseguite previa notifica, ai sensi del D.Lgs 81/08, dalla ditta che effettua l'intervento, all'Ufficio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (medicina del lavoro) della ASL competente per territorio.
  3. Il manufatto deve essere rimosso: la valutazione deve prevedere la tempistica per l'esecuzione dell'intervento che deve essere effettuata al massimo, nelle condizioni più favorevoli, entro un anno dal sopralluogo di valutazione.
    Nel caso sia necessaria la rimozione il proprietario può:
    • Affidare l'attività a una ditta autorizzata iscritta in categoria 10A o 10B ai sensi della Delibera 30.03.2004 dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il titolare della ditta che effettua l'intervento predispone - a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e quella di terzi - un piano di lavoro come previsto dalla normativa D. Lgs 81/08 e lo presenta alla U.F. PISLL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori.
    • Operare in proprio, nel caso di piccole quantità. Il piano regionale della Toscana, di cui alla Delibera del consiglio regionale toscano n.102/97, ha previsto infatti che il proprietario possa rimuovere da solo i manufatti di cemento-amianto di piccole dimensioni (ad esempio cappe aspiranti, canne fumarie, cassonetti per il deposito di acqua, piccole superfici di coperture). In questo caso il lavoro deve essere svolto dal solo proprietario del manufatto, in quanto la presenza di altre persone fa scattare il D.Lgs 81/08 relativo alla tutela della salute dei lavoratori. Nelle operazioni il proprietario deve operare nel rispetto delle procedure che tutelano la salute della popolazione; si consiglia di prendere contatti con la locale Azienda Usl per ulteriori informazioni ed indicazioni operative.
      Il cittadino che intenda effettuare una rimozione autonoma ha l'obbligo di comunicare preventivamente le proprie intenzioni alla ASL compilando, almeno una settimana prima dell'intervento, uno specifico modulo a disposizione presso:

      Azienda USL Nord-Ovest - SUP (Sportello Unico di Prevenzione)
      Dipartimento di Prevenzione
      Via Martiri S. Anna 12, Pietrasanta (ex ospedale "P. Lucchesi")
      0584 6058911-2
      Orario ufficio:
      da lunedi a venerdi: 8,30 - 12,30 e 14.00 - 17.00
      Sabato: 8,30 - 12,30

 

L'abbandono di materiale contenente amianto sul territorio, oltre a rappresentare un potenziale grave rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, si configura come "abbandono di rifiuti pericolosi" vietato dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs152/06 (l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati).

E' prevista, per il privato cittadino, una sanzione amministrativa ai sensi dell'art.255, comma 1 mentre, per il titolare di impresa, una sanzione sia amministrativa che penale ai sensi dell'art. 256, comma 2.