Terre e rocce da scavo

Ambiente 29.02.2016 10:29
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La normativa vigente individua due diverse classificazioni per le terre e rocce da scavo da cui discende una diversa gestione in ambito Testo Unico Ambiente:

  • Rifiuti: regime di cui all''art. 183 del d.Lgs. 152/06 (con formulario);
  • Sottoprodotti: regime di cui all'art.184-bis del D.Lgs. 152/2006 (con documento di trasporto).

 

Per quanto riguarda il regime di "Sottoprodotto" sono possibili due diverse casistiche:

1) Attività od opere soggette a V.I.A. (valutazione di Impatto Ambientale) o A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale):

La procedura da seguire è quella indicata dal regolamento di cui al DM 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo":

  • predisposizione del Piano di Utilizzo di cui all'art. 5 del DM 161/2012 almeno 90 gg prima dell'inizio lavori per la realizzazione dell'opera all'autorità competente. Il piano di utilizzo dovrà attestare le condizioni di cui all'art. 4, comma 1.
  • ai sensi dell'art. 5, comma 3, decorso il termine di 90 gg dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di utilizzo fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
  • ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7, l'inizio dei lavori deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo. Allo scadere dei 2 anni viene meno la qualifica di sottoprodotto con conseguente obbligo di gestire il materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del d.Lgs. 152/06. Resta impregiudicata la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di utilizzo che ha la durata massima di 1 anno.

 

 

Procedura"semplificata" di cui alla L.98/13 di conversione, con modifiche, del D.L.69/13 per cantieri di piccole dimensioni con produzione non superiore ai 6.000 mc (art.266, comma 7 D.Lgs 152/06):

Ai sensi dell'Art. 41-bis della L.98/13, si opera in regime di Sottoprodotto (art.184-bis, D.lgs. n. 152/2006) derogandoalla presentazione del Piano di Utilizzo di cui al D.M. 161/2012 peri materiali di cui all'art.1, comma 1, lettera b "materiali da scavo"qualora ricorrano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

  1. certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
  2. in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1, allegato 5 alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e purché i materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
  3. in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determini rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
  4. ai fini di cui alle precedenti lettere (b) e (c) non sia, da ultimo, necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

 

L'Art.41-bis della L.98/13 prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti di cui sopra (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare ad Arpat Toscana.

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo ad Arpat Toscana in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.

La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), per permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell'art.41 bis) indispensabili per classificare il materiale come sottoprodotto.

I tempi previsti per l'utilizzo non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

 

Arpat Toscana ha predisposto uno schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà disponibile sul sito istituzionale al link riportato di seguito dove sono reperibili ulteriori informazioni.

http://www.arpat.toscana.it/urp/risposte-a-domande-frequenti/terre-e-rocce-da-scavo/terre-e-rocce-da-scavo

 

2) Attività od opere non soggette a V.I.A. (valutazione di ImpattoAmbientale) o A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale)

Si opera ai sensi dell'art. 41-bis comma 5, tramite un'autocertificazione analoga a quella prevista per la procedura "semplificata", resa ad Arpat Toscana con i contenuti di cui ai commi da 4 a 5 dell'art. 41-bis L.69/2013. In questo caso non sono previste limitazioni sulle quantità (mc) di materiali prodotti.