Regione Toscana - Pagina di Geoscopio con vincolo idrogeologico e aree boscate
- Per consultare al meglio i contenuti del portale della Regione Toscana assicurarsi di mantenere la spunta sui livelli nominati: Vincolo Idrogeologico, Regio Decreto e Perimetrazione meramente ricognitiva delle Aree Boscate. In arancio le aree sottoposte a Regio Decreto, in verde le Aree Boscate
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 06/12/2021 il Comune di Pietrasanta ha approvato il “Regolamento Comunale per lo svolgimento delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico Edilizio” come previsto dal Titolo V Capo I art.40 della LRT 39/2000, per adottare una corretta gestione, in particolare dal punto di vista della tutela dal rischio idrogeologico, delle aree indicate dal RD 3267/1923 e dalla normativa della Regione Toscana in ambito forestale.
L’autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico è rilasciata dal Comune nei casi previsti all’Art. 42 c. 5 della LR 39/2000 e smi (Legge Forestale della Toscana).
In particolare in caso si preveda:
a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.
Con DPGR 8 Agosto 2003 n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) sono disciplinate le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previste dalla LR 39/2000.
Le norme relative al Vincolo Idrogeologico si applicano in tutti i territori coperti da bosco (Art. 37 c. 1) e nei terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è propedeutica all’ottenimento del titolo edilizio/paesaggistico.
Il Regolamento Forestale della Toscana disciplina le opere di competenza comunale al Titolo III (Norme per i terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico) al Capo I le Norme Generali (Artt. 70-78) e al Capo III la Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico-edilizio (Artt. 96-101).
A seconda della tipologia di intervento si applica la procedura dell’Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o della Dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico.
All’Art. 85 della Legge Forestale è stato aggiunto con LR 40/2004 l’Art. 6-bis che permette di regolarizzare le opere realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione di inizio lavori attraverso l’Autorizzazione in sanatoria purché tali opere non pregiudichino l’assetto idrogeologico della zona e previo pagamento di sanzioni amministrative da parte dei trasgressori.
Le domande di autorizzazione, corredate di tutti gli allegati, devono essere presentate utilizzando l’apposita procedura on line.
L’Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico viene rilasciata, a seguito di istruttoria e acquisizione di eventuali pareri interni all’Ente, entro 45 giorni dalla data di ricevimento se completa della documentazione richiesta.
Le richieste incomplete o non corredate di tutti i dati richiesti o della documentazione prevista sono improcedibili e il procedimento può proseguire solo a seguito della presentazione da parte dell’interessato dei dati o della documentazione mancanti.
L’Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico è valida 5 anni dalla data del rilascio.
Oltre alla documentazione tecnica dovrà essere prodotta copia della ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa quando dovuta.
Le Dichiarazioni Inizio Lavori (DIL), corredate di tutti gli allegati, devono essere presentate utilizzando l’apposita procedura on line.
Le dichiarazioni incomplete o non corredate di tutti i dati richiesti o della documentazione prevista sono irricevibili e il procedimento può proseguire solo a seguito della presentazione da parte dell’interessato dei dati o della documentazione mancanti.
Il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni, fatta salva l’adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di irricevibilità o di sospensione con richiesta di integrazione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l’esecuzione dei lavori.
La Dichiarazione di Inizio Lavori è valida 3 anni dalla data del rilascio.
All'atto della presentazione della pratica occorre fornire attestazione del pagamento dei diritti di segreteria (che non sono rimborsabili), secondo le tariffe vigenti, da effettuarsi tramite una delle modalità di seguito indicate.
da versare tramite:
RDL 30 Dicembre 1923 n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) LR 39/2000 e smi (Legge Forestale della Toscana) DPGR 8 Agosto 2003 n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana)
All'interno della pagina troverete i moduli necessari:
Delibera n. 72 del 6 dicembre 2021
Consultabile nella sezione Amministraione Trasparente - Provvedimenti
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