Determinazione dirigenziale n. 1116/2020 di individuazione degli spazi


Determinazione dirigenziale n. 1156/2020 di assegnazione degli spazi


Ai sensi dell’art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell’art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 17 agosto 2020.

Pertanto da martedì 18 Agosto 2020 a giovedì 20 Agosto 2020 (tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione) il Dirigente preposto dovrà stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, distintamente fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e fra i promotori del referendum.

L'assegnazione degli spazi è subordinata alla presentazione di domanda al Sindaco.

In conformità a quanto previsto dall’art. 52 della Legge 352/1970, la domanda può essere presentata dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dai promotori del referendum.

Le domande presentate dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento devono essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi regionali, provinciali o comunali. Le domande possono essere sottoscritte anche da persone delegate da uno dei suddetti soggetti abilitati, purché corredate dal relativo atto di delega.

Il modulo di domanda può essere scaricato in questa pagina o ritirato presso l’Ufficio Elettorale e può essere trasmesso nei modi seguenti:

  • per posta ordinaria indirizzata a: Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti 29 – 55045 Pietrasanta (LU), e/o con consegna diretta a mano
  • per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.


Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, inizia la campagna elettorale e da questo giorno, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Diffusione di sondaggi demoscopici

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi da sabato 5 settembre 2020, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Inizio del divieto di propaganda

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 19 settembre a lunedì 21 settembre 2020, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda - che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione - portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato o il simbolo di una lista.

Gli stessi divieti si applicano per le eventuali operazioni di ballottaggio per le elezioni regionali e comunali nel giorno di sabato 3 ottobre e nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre di svolgimento delle consultazioni.

E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.