Referendum popolari - Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione

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(dal sito del Ministero dell'Interno)

Avvertenze

La pubblicazione n.2 di “Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione” per i referendum è stata predisposta e stampata nel mese di febbraio 2020, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 20 aprile 2020, n.26 (convertito dalla legge 19 giugno 2020, n.59) e del decreto-legge 14 agosto 2020, n.103, recanti disposizioni eccezionali volte ad assicurare il necessario distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19.

Ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1, del citato decreto-legge n.26/2020, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art.1, comma 399, della legge n.147/2013, in due giornate di voto, anziché una sola, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle 15 di lunedì. Pertanto, l’ufficio di sezione, al termine della giornata di domenica, deve interrompere le operazioni di voto; sigillare l’urna con le schede votate, la cassetta o scatola con le schede autenticate e la sala della elezione; riporre tutti gli oggetti, atti e stampati nella Busta n.1/REF, già utilizzata il sabato sera; riprendere le stesse operazioni di voto l’indomani alle ore 7. Tali adempimenti sono comunque richiamati nel verbale dell’ufficio di sezione.

Ai sensi dell’art.1-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge n.26/2020, se il referendum si svolge contemporaneamente ad altre elezioni (politiche suppletive del Senato, regionali, amministrative), al termine delle operazioni di voto del lunedì, dopo avere completato le operazioni di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, poi a quello relativo al referendum e, successivamente, a quello relativo alle elezioni regionali, rinviando al martedì lo scrutinio per le elezioni amministrative.

Ai sensi, infine dell’art.1 del decreto-legge n.103/2020, in ogni ufficio di sezione, l’elettore, dopo essersi recato in cabina ed avere votato e ripiegato la scheda per il referendum, anziché riconsegnarla al presidente dell’ufficio di sezione stesso, provvede ad inserirla direttamente nella corrispondente urna.