La tenuta delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto è minuziosamente e rigidamente disciplinata dal decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non ricadano in una delle cause di esclusione previste dalla legge (art. 2 del D.P.R. n. 223 del 20/03/1967).
Spetta ai Comuni, tramite il responsabile dell’ufficio elettorale, in veste di Ufficiale Elettorale, la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
Le liste elettorali vengono aggiornate annualmente per mezzo di due revisioni semestrali (aprile e ottobre) e di due revisioni dinamiche ordinarie (gennaio e luglio).
Con le revisioni semestrali si procede all’iscrizione dei cittadini che compiranno 18 anni nel semestre successivo a quello in cui viene effettuata la revisione.
Con le revisioni dinamiche ordinarie, invece, si procede agli aggiornamenti:
Infine, in occasione di consultazioni elettorali di qualsiasi tipo, le liste elettorali vengono aggiornate mediante revisioni dinamiche di tipo straordinario.
Le liste elettorali di ciascun Comune si distinguono in generali maschile e femminile (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali maschile e femminile (che comprendono tutti gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio comunale).
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solo per fini espressamente previsti dal D.P.R. 223/1967, art. 51, comma 5.