Il lavoro interinale o temporaneo o in affitto è stato introdotto in Italia con la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e viene regolamentato in parte anche dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria.

Che cos'è

Il lavoro interinale è un rapporto di lavoro di tipo temporaneo che prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l'azienda che ha bisogno di personale e l'agenzia che fornisce il personale.
Un'impresa (impresa utilizzatrice) che ha bisogno di una determinata figura professionale per un periodo di tempo limitato può rivolgersi ad un'agenzia di lavoro temporaneo o interinale (agenzia fornitrice) che seleziona e invia presso l'impresa stessa il lavoratore adatto a quel posto.
Il lavoratore è assunto e retribuito dall'agenzia fornitrice, l'azienda utilizzatrice paga all'agenzia l'ammontare della retribuzione del lavoratore più il servizio di fornitura della manodopera.

Rapporto di lavoro temporaneo o interinale

Nel lavoro temporaneo, il lavoratore ha un duplice legame: con l'agenzia di lavoro interinale da cui è assunto e con l'impresa presso cui presta la sua opera.
L'agenzia interinale può assumere il lavoratore con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato (corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice) o a tempo indeterminato.
Nei contratti a tempo determinato, il lavoratore, per la durata della prestazione presso l'impresa, svolge la propria attività sotto la direzione dell'impresa stessa, viene però assunto e retribuito dall'agenzia interinale con un trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice; il lavoratore "a tempo" ha quindi gli stessi diritti e obblighi di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato.
Nei contratti a tempo indeterminato il lavoratore, nei periodi in cui non lavora presso un'impresa utilizzatrice, rimane a disposizione dell'agenzia interinale, ricevendo comunque un'indennità mensile.

Casi in cui è previsto l'utilizzo del lavoro temporaneo

Il lavoro temporaneo o interinale è previsto per:

  • sostituzione di lavoratori assenti
  • utilizzo di professionalità non previste dai normali assetti aziendali
  • casi definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria (quasi tutti hanno previsto i picchi produttivi).

E' vietato:

  • per qualifiche a basso contenuto professionale (facchinaggio, addetti alle pulizie)
  • per sostituire lavoratori in sciopero
  • nelle unità produttive in cui nei dodici mesi precedenti ci siano stati licenziamenti collettivi riguardanti le mansioni richieste
  • nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario con integrazione salariale
  • per lavori che richiedono sorveglianza medica e per lavori particolarmente pericolosi.

Agenzie di lavoro interinali

L'attività di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo può essere esercitata solo da agenzie (imprese fornitrici) iscritte ad un apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro. L'iscrizione è subordinata al possesso di una serie di requisiti a garanzia dell'affidabilità e della consistenza organizzativa ed economica delle imprese stesse.
Le agenzie devono:

  • essere società di capitali o cooperative
  • avere un capitale sociale non inferiore a 50 mila euro
  • essere presenti in almeno quattro regioni.