Il lavoro interinale o temporaneo o in affitto è stato introdotto in Italia con la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e viene regolamentato in parte anche dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria.
Il lavoro interinale è un rapporto di lavoro di tipo temporaneo che prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l'azienda che ha bisogno di personale e l'agenzia che fornisce il personale.
Un'impresa (impresa utilizzatrice) che ha bisogno di una determinata figura professionale per un periodo di tempo limitato può rivolgersi ad un'agenzia di lavoro temporaneo o interinale (agenzia fornitrice) che seleziona e invia presso l'impresa stessa il lavoratore adatto a quel posto.
Il lavoratore è assunto e retribuito dall'agenzia fornitrice, l'azienda utilizzatrice paga all'agenzia l'ammontare della retribuzione del lavoratore più il servizio di fornitura della manodopera.
Nel lavoro temporaneo, il lavoratore ha un duplice legame: con l'agenzia di lavoro interinale da cui è assunto e con l'impresa presso cui presta la sua opera.
L'agenzia interinale può assumere il lavoratore con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato (corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice) o a tempo indeterminato.
Nei contratti a tempo determinato, il lavoratore, per la durata della prestazione presso l'impresa, svolge la propria attività sotto la direzione dell'impresa stessa, viene però assunto e retribuito dall'agenzia interinale con un trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice; il lavoratore "a tempo" ha quindi gli stessi diritti e obblighi di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato.
Nei contratti a tempo indeterminato il lavoratore, nei periodi in cui non lavora presso un'impresa utilizzatrice, rimane a disposizione dell'agenzia interinale, ricevendo comunque un'indennità mensile.
Il lavoro temporaneo o interinale è previsto per:
L'attività di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo può essere esercitata solo da agenzie (imprese fornitrici) iscritte ad un apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro. L'iscrizione è subordinata al possesso di una serie di requisiti a garanzia dell'affidabilità e della consistenza organizzativa ed economica delle imprese stesse.
Le agenzie devono: