L'assegno di Maternità dei Comuni, è un sostegno economico, concesso dal Comune ed erogato dall'INPS, per le nuove nascite, ogni nuovo affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, per donne disoccupate e che non beneficiano dell'indennità inps per i cinque mesi di congedo obbligatorio.(art.74 decreto legislativo n.151 del 2001).

Le richiedenti non devono beneficiare di altri trattamenti di maternità. Nel caso in cui percepiscano un'altra indennità, ma di importo inferiore, potranno fare richiesta per l'assegno e ricevere la differenza.

L'importo dell'assegno viene rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo individuato dall'ISTAT e stabilisce la variazione media per il 2022 pari a l'8,1 per cento, pertanto, l'assegno per il 2023, se spettante in misura piena, sarà di 383,46 euro mensili per un massimo di 5 mensilità. (Gazzetta Ufficiale n.48 del 25 febbraio 2023).

Il valore ISEE da considerare ai fini della domanda per il 2023 è pari a 19.185,13

Possono beneficiarne le donne residenti in Italia quali

  • cittadine italiane o comunitarie,
  • familiari titolari della carta di soggiorno (art 10e17 del DL n.30/2007),
  • titolari di permesso di soggiorno,
  • titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La domanda di Assegno di Maternità 2023 va presentata entro il termine di SEI MESI dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del bambino in famiglia nel caso di adozione o affidamento e si può presentare una sola volta per ogni evento.

Il modulo di domanda può essere scaricato dal portale del Comune (sezione Modulistica - Servizi sociali) e l’invio al Protocollo comunale deve essere effettuato entro il termine di sei mesi dall’evento (che coincide con la data di nascita del figlio o di ingresso del bambino in famiglia).