Regione Toscana Ordinanza n. 59/2020
Allegato 4 - guide turistiche, alpine, ambientali
È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale.
Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche. Può essere: ambientale, equestre e subacquea.
Le guide ambientali collaborano
diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo universitario tra quelli indicati nel regolamento (la laurea esonera dalla frequenza del corso di cui sotto) e superamento dell'esame di abilitazione abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame;
oppure abilitazione conseguita in altra Regione o Stato membro della Unione Europea;
oppure abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'art. 22 della Legge 6/1989, limitatamente alla specialità escursionistica;
idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla ASL del Comune di residenza (solo ai fini dell'avvio dell'attività);
assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (modulo reperibile su demanio – modulistica – modello c);
stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.90.4R.
Documenti da allegare:
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 comma 3 L. 241/1990.
Il Comune accerta comunque l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge e provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello regionale.
La prosecuzione dell'attività di guida ambientale è vietata dal Comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
In caso di divieto di prosecuzione dell'attività è ritirata la tessera di riconoscimento.
Normativa di riferimento: Legge Regionale 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale" D.P.G.R. 47/R/2018
Competenze e contatti: Federica Leonardi 0584 795322