Dal 1 marzo 2019 la Regione Toscana ha attivato la procedura telematica per la comunicazione al Comune della Locazione Turistica, prevista dall'art. 70 della Legge Regionale n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale".

La comunicazione dovrà essere effettuata sulla piattaforma online

http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche

da ogni soggetto (persona fisica, giuridica, impresa) che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, entro 30 giorni dalla stipula del primo contratto di locazione.

La piattaforma permette la trasmissione telematica della comunicazione, il suo invio al Comune territorialmente competente (ove l'alloggio è ubicato) e la successiva trasmissione al Comune Capoluogo di Provincia (nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l'alloggio). L'utente quindi leggerà le note informative sull'obbligo di comunicazione e sarà guidato nella compilazione. Per ogni alloggio che concede in locazione turistica dovrà selezionare il Comune Capoluogo di Provincia e sarà rinviato alla piattaforma di tale ente, dove dovrà selezionare il Comune interessato; dovrà registrarsi e riceverà per e-mail il codice di attivazione e potrà conseguentemente compilare la comunicazione. Effettuata la compilazione riceverà per e-mail il modello compilato in formato pdf.

La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato: ad ogni alloggio verrà attribuito uno specifico codice identificativo.

La Legge Regionale n. 86/2016 ha provveduto anche a codificare l'obbligo per le locazioni turistiche della comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ovvero la registrazione giornaliera dei turisti ospiti in arrivo e in partenza. All'articolo 84 bis prevede infatti che i locatori siano obbligati a registrare giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La registrazione è anche obbligatoria per le comunicazioni all'autorità di Pubblica Sicurezza.

Prevede inoltre l'obbligo della comunicazione mensile, anche se non sono presenti ospiti, secondo le indicazioni impartite dall'ISTAT.

Gli alloggi locati per finalità turistiche sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.

La comunicazione al Comune va compilata su apposita modulistica prevista dall'allegato "A" della Delibera di Giunta Regionale n. 1267 del 19.11.2018.

Le Locazioni Turistiche sono le locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti).

Inoltre, gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere:

  1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  2. Le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità dell’ospitato.