Oggetto: Determinazione del limite numerico degli apparecchi automatici semiautomatici e meccanici da intrattenimento.
Il DIRIGENTE
Visti gli artt. 86, 88 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e loro successive modifiche ed integrazioni;
Visto l' art. 14 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'art. 38 comma 1 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 come novellato dall'art. 22 della legge 27/12/2002 n. 289;
Assunte ai fini della presente Ordinanza le seguenti definizioni:
- GIOCHI CONTINGENTATI DI CLASSE "A": sono i giochi che le vigenti disposizioni normative nazionali assoggettano a limite numerico, ossia quelli previsti all'art. 110 comma 6) del T.U.L.P.S.; - GIOCHI CONTINGENTATI DI CLASSE "B": sono i giochi soggetti a limite numerico in base alla presente ordinanza (art. 110 comma 7 lettere a) e c) es. videogiochi e giochi diversi da quelli dell'art. 110 comma 6;
- GIOCHI NON CONTINGENTATI DI CLASSE "C": sono i giochi che le disposizioni nazionali o regionali non assoggettano ad alcun limite numerico, pertanto la loro limitazione è stabilita unicamente in base ad atti dell'amministrazione comunale (calcio balilla, biliardo, flipper, ping-pong, freccette e giochi similari);
- SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc., che negli esercizi già disciplinati dalla Legge 287/91 si identifica con la superficie di somministrazione autorizzata ed indicata nell’atto autorizzatorio/D.I.A.;
- GIOCHI CONTIGUI (art. 3 comma 4 del D.M. 27.10.2003): devono intendersi non contigui i giochi collocati su pareti contrapposte ovvero sulla stessa parete o su pareti adiacenti se distanti almeno 2 metri;
- OFFERTA COMPLESSIVA DIFFERENZIATA (o non esclusiva) DI GIOCO: l'installazione contestuale di tipologie di gioco di classe A e di giochi di classe B e C;
Richiamati il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 recante la disciplina del numero massimo di apparecchi o congegni installabili di cui all'art. 11O comma 6 e comma 7 lett. b) e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la definizione delle regole tecniche di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
Richiamate altresì:
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti il limite numerico dei giochi da intrattenimento installabili negli esercizi di cui all'art.1 del D.M. 27.10.2003 ( bar e circoli con servizio di bar per i soci; ristoranti e circoli con servizio di ristorante per i soci; stabilimenti balneari; alberghi; agenzie di scommesse; agenzie di scommesse su incarico dei concessionari; sale giochi), negli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande disciplinati dalla Legge 287/91, nei circoli privati (indipendentemente dall’eventuale attività di somministrazione ai soci), negli esercizi commerciali, nelle tabaccherie, nelle attività artigianali ed assimilabili.
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. A norma dell'art. 86 e dell’art. 110 del T.U.L.P.S. la presente ordinanza disciplina il limite massimo dei giochi installabili negli esercizi pubblici e nelle altre attività, salva la disciplina contenuta nella normativa nazionale ed in particolare nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Negli esercizi di somministrazione disciplinati dalla legge 287/91 e non elencati nell’art. 1, comma 2 del D.M. 27.10.2003 non possono essere installati i giochi di classe A, ma esclusivamente i giochi di classe B e C nei limiti stabiliti dalla presente ordinanza.
Art. 2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
1. L'installazione di giochi ai sensi della vigente normativa è soggetta a denuncia di inizio attività ad efficacia immediata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La dichiarazione, a firma dell'esercente, compilata su apposita modulistica e da presentarsi al Protocollo Generale del Comune, deve, fra l’altro, contenere:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) dati dell'impresa;
c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 10, 11 e 92 del T.U.L.P.S. da parte del titolare e degli eventuali soci;
d) dati descrittivi del locale (con particolare riferimento alla superficie di somministrazione od accessibile all'utenza);
e) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;
f) elenco dei giochi e dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti tecnici di legge ed alle norme contenute nel D.M. 27.10.2003;
g) dichiarazione di aver ottenuto per ciascun apparecchio il nullaosta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato;
h) dichiarazione che i giochi installati non producono alcun rumore o in alternativa il richiedente dovrà produrre valutazione d’impatto acustico;
i) sottoscrizione ai sensi di legge.
3.L'installazione dei giochi soggetti a denuncia d'inizio attività obbliga l'esercente ad esporre la tabella dei giochi proibiti redatta dal Questore e rilasciata dal Comune.
4. Qualora la comunicazione non contenga tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa, non è efficace e non è idonea a produrre effetti giuridici. La mancanza, l’incompletezza o non leggibilità di alcune delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere comporta l’inefficacia della comunicazione.
5. l’ufficio competente procede alla verifica, anche a campione, delle dichiarazioni presentate trasmettendo copia della documentazione al Comando di Polizia Municipale, all’autorità di P.S., alla Guardia di Finanza e all’amministrazione periferica dei Monopoli di Stato competente per territorio.
Art. 3 CRITERI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
2. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e controllo degli organi preposti.
3. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti disposizioni:
a) il superamento dei limiti numerici disposti nella presente ordinanza;
b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici di cui alla presente ordinanza, di sale attrezzate funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e/o videogiochi.
4. E’ fatto divieto agli esercenti di consentire la partecipazione al gioco per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18. E’ fatto divieto inoltre di consentire la partecipazione al gioco per gli apparecchi ed i congegni di qualsiasi altro tipo ai minori di anni 14.
Art. 4 LIMITI NUMERICI
Per ciascun esercizio, nei limiti della superficie utile, l’offerta complessiva di gioco può essere composta da:
Per le sale giochi il numero massimo complessivo deriva dall’applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 27.10.2003.
Art. 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Per quanto attiene i giochi di classe A si applica il regime transitorio previsto dalla vigente normativa nazionale, fatto salvo il limite numerico complessivo previsto dalla presente ordinanza.
2. Per quanto attiene i giochi di classe B e C i limiti massimi previsti dalla presente ordinanza si applicano alle nuove attività e all'installazione di nuovi apparecchi in attività esistenti.
Art. 6 ENTRATA IN VIGORE E SANZIONI
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Giuliano Guicciardi
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Responsabile del procedimento: G. Guicciardi (04895795265)
Ufficio in cui prendere visione degli atti: Sportello Unico Imprese.