LEGGE REGIONALE 31 agosto 2000, n. 72
    "Riordino delle funzioni e delle attivita` in materia di promozione della cultura e della pratica delle attivita` motorie"


     

    ARTICOLO 1
    (Finalita`)
    
    1.  La  presente  legge  disciplina  l`esercizio  delle  funzioni
    concernenti la promozione ed il coordinamento degli interventi di
    politica sociale  per la diffusione della cultura e della pratica
    delle attivita`  motorie, ricreative  e sportive,  favorendone la
    integrazione  con   gli  interventi   relativi   alle   politiche
    educative,    formative     e    culturali,     allo     sviluppo
    dell`associazionismo, alla  prevenzione ed  al superamento  delle
    condizioni di  disagio sociale, nonche` con gli interventi per lo
    sviluppo economico.
    
    2.  Costituiscono   specifiche  finalita`   degli  atti   e   dei
    procedimenti disciplinati  dalla presente  legge la definizione e
    la realizzazione degli interventi intesi ad assicurare:
    
    a) la    diffusione    della  pratica  delle  attivita`  motorie,
       ricreative e  sportive, finalizzata al benessere della persona
       ed alla  prevenzione della  malattia  e  delle  condizioni  di
       disagio;
    b) la  tutela del  diritto alla  salute ed  alla integrita` delle
       persone  impegnate  nella  pratica  delle  attivita`  motorie,
       ricreative e  sportive, con  specifica considerazione  per  le
       particolari esigenze dei giovani;
    c) la   promozione    e  l`incremento  della  presenza  femminile
       nell`attivita` sportiva;
    d) la  tutela della  liberta` di associazione nella pratica delle
       attivita` motorie, ricreative e sportive;
    e) la promozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione,
       all`adeguamento ed  al pieno  utilizzo degli  impianti e delle
       attrezzature necessarie  per lo  svolgimento  delle  attivita`
       motorie, ricreative e sportive;
    f) la  promozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione
       ed allo  sviluppo di  centri e  strutture di documentazione, e
       delle attivita`  per  la  diffusione  della  conoscenza  della
       storia e  della cultura  delle attivita` motorie, ricreative e
       sportive;
    g) la  promozione delle  attivita` formative  ed educative per la
       qualificazione  dei   servizi  alle  persone  per  la  pratica
       motoria, ricreativa e sportiva;
    h) il recupero e la rieducazione dei disabili, l`integrazione fra
       le  comunita`,   la  prevenzione   della  malattia   e   delle
       dipendenze, la  tutela della  salute mentale e la rieducazione
       dei detenuti,  attraverso il  coordinamento con  le  politiche
       sociali integrate.
    
    3. Gli  atti ed  i procedimenti  previsti  dalla  presente  legge
    disciplinano  le   modalita`  di   esercizio   delle   competenze
    attribuite con  DPR 24  luglio 1977, n. 616, con il decreto legge
    29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203,
    con la  legge 15  marzo 1997, n. 59, e con il decreto legislativo
    31 marzo 1998, n. 112.
    
    ARTICOLO 2
    (Programmazione regionale)
    
    1. Il  piano regionale di settore per la promozione della cultura
    e della  pratica delle  attivita` motorie,  ricreative e sportive
    attua, per  il triennio  di  riferimento,  le  politiche  sociali
    definite dal  programma regionale  di sviluppo  e specificate nel
    documento di programmazione economico finanziaria.
    
    2. Il  piano di  cui  al  comma  1,  in  attuazione  della  legge
    regionale  11   agosto  1999,   n.  49   "Norme  in   materia  di
    programmazione regionale", specifica gli interventi e le relative
    modalita` di  attuazione, per la promozione della cultura e della
    pratica  delle   attivita`  motorie,  ricreative  e  sportive,  e
    definisce, in particolare:
    
    a) indirizzi  e criteri  per il  raccordo con  la  programmazione
       locale;
    b) individuazione dei particolari soggetti a cui sono diretti gli
       interventi;
    c) indirizzi    e  criteri  di  sostenibilita`  ambientale  degli
       interventi di  infrastrutturazione  per  l`uso  delle  risorse
       naturalistiche ed ambientali ai fini della presente legge;
    d) indirizzi  e criteri  per la  definizione  del  fabbisogno  di
       spazi, impianti  ed attrezzature  per la  pratica di attivita`
       motorie, ricreative  e sportive, e per la ottimizzazione delle
       condizioni di esercizio;
    e) indirizzi e criteri per la definizione di strategie coordinate
       di adeguamento  del sistema di spazi, impianti ed attrezzature
       per la pratica delle attivita` motorie, ricreative e sportive;
    f) indirizzi  e criteri per la promozione di specifiche attivita`
       formative e di aggiornamento e perfezionamento degli operatori
       dell`area dei  servizi alla  persona ed  alla  gestione  delle
       strutture e degli impianti;
    g) indirizzi, criteri e procedimenti per l`intervento finanziario
       di sostegno.
    
    3. Il piano di cui al comma 1, individua, altresi`, le iniziative
    ed i progetti di carattere regionale.
    
    ARTICOLO 3
    (Programmazione locale)
    
    1.  Le   province,  in   coerenza   con   gli   indirizzi   della
    programmazione regionale,  formano  gli  atti  di  programmazione
    locale degli  interventi per  la diffusione della cultura e della
    pratica  delle   attivita`  motorie,   ricreative   e   sportive,
    assicurando il  concorso dei  comuni e  delle comunita`  montane,
    nonche`  degli   altri  soggetti  istituzionali  e  favorendo  la
    partecipazione  dell`associazionismo   sportivo  e  dei  soggetti
    sociali.
    
    2. Tali atti definiscono, di norma entro un unico contesto:
    
    a) gli  spazi, gli  impianti e  le  attrezzature  destinati  alla
       pratica delle  attivita`  motorie,  ricreative  e  sportive  e
       quelli di  cui si  preveda la  realizzazione,  e  le  relative
       caratteristiche tecniche, di sicurezza e di esercizio;
    b) i  centri e  le strutture di documentazione e le attivita` per
       la diffusione  della conoscenza  della storia  e della cultura
       delle attivita` motorie, ricreative e sportive;
    c) le  attivita` educative e formative per la qualificazione e la
       diffusione dei servizi connessi con la pratica delle attivita`
       motorie, ricreative e sportive;
    d) le  piste da  sci e gli impianti a fune ad esse collegati, che
       risultino oggetto  di concessione   o di specifica previsione,
       determinandone caratteristiche tecniche e di sicurezza;
    e) le  aree  nelle  quali  sia  consentita  la  realizzazione  di
       impianti fissi  per la  circolazione fuori strada di veicoli a
       motore   nello   svolgimento   di   attivita`   ricreative   e
       agonistiche;
    f) le piste ciclabili e gli spazi riservati alla circolazione non
       motorizzata, anche  per la  fruizione e  l`accesso  alle  aree
       protette per la mobilita` all`interno dei parchi naturalistici
       ambientali e per la diffusione del cicloturismo;
    g) la  viabilita` di  interesse provinciale e comunale della rete
       escursionistica toscana e delle relative attrezzature;
    h) le  infrastrutture per gli sport acquatici e per la nautica da
       diporto, ad esclusione dei porti e degli approdi turistici;
    i) le    procedure    attuative  dell`intervento  finanziario  di
       sostegno.
    
    3. Per  la realizzazione  dei progetti,  delle iniziative e delle
    manifestazioni di  interesse locale  alle quali sia assicurata la
    compartecipazione finanziaria  dei soggetti destinatari, gli atti
    della programmazione  locale determinano  i procedimenti  per  il
    finanziamento della  provincia, destinando  a tal  fine  anche  i
    finanziamenti regionali  nei casi  previsti dagli strumenti della
    programmazione regionale,  nonche` la attivazione di procedimenti
    di  programmazione  negoziata  o  la  candidatura  all`intervento
    strutturale comunitario  sia a  finalita` sociale che a finalita`
    di sviluppo regionale.
    
    ARTICOLO 4
    (Comitato regionale Sport per tutti)
    
    1. Il  comitato regionale per la diffusione dello sport per tutti
    e` organo  consultivo della  Giunta regionale per le finalita` di
    cui alla presente legge.
    
    2. Il  comitato, presieduto da un componente la Giunta regionale,
    ha sede  presso la competente struttura della Giunta regionale ed
    e` composto da:
    
    a) cinque   rappresentanti  delle  autonomie  locali,  da  queste
       indicate;
    b) cinque  esperti in  materia di attivita` motorie, ricreative e
       sportive,  medicina,   servizi  socio  assistenziali  e  socio
       sanitari nominati dal Consiglio regionale;
    c) il dirigente dell`ufficio regionale scolastico o suo delegato;
    d) i rettori delle universita` toscane o loro delegati;
    e) il   rappresentante  del  comandante  della  regione  militare
       centro;
    f) cinque  rappresentanti degli  enti di  promozione  sportiva  e
       delle associazioni  riconosciute dalla  Regione, designati dal
       coordinamento regionale degli enti di promozione sportiva;
    g) il  presidente e  la giunta  esecutiva regionale  del Comitato
       olimpico nazionale italiano;
    h) il  presidente della  delegazione regionale  del  Club  alpino
       italiano o suo delegato.
    
    3. Le  nomine di  cui al  comma 2 sono effettuate assicurando una
    equilibrata presenza di genere.
    
    4. Il  Comitato e`  costituito con  decreto del  Presidente della
    Giunta regionale  entro sessanta  giorni dalla  deliberazione con
    cui  il  Consiglio  regionale  nomina  i  componenti  di  propria
    competenza e comunque non appena sia stata designata la meta` dei
    suoi componenti.  Il Comitato decade al termine della legislatura
    regionale in cui e` stata effettuata la nomina.
    
    5. Il  Comitato e` convocato dal suo presidente che ne stabilisce
    l`ordine del  giorno, di  norma ogni  tre  mesi.  Le  sedute  del
    Comitato si  svolgono in forma pubblica e secondo le modalita` di
    esercizio  dell`attivita`   stabilite  dal  Comitato  stesso  con
    apposito regolamento interno.
    
    6. Ai  membri  del  Comitato  compete  il  rimborso  delle  spese
    sostenute per  la partecipazione  alle sedute del Comitato, nella
    misura stabilita  con deliberazione  della  Giunta  regionale  in
    analogia con  quanto previsto  per gli  organismi simili operanti
    nella Regione.
    
    ARTICOLO 5
    (Osservatorio delle attivita` motorie)
    
    1. Nel  quadro dello sviluppo del sistema informativo regionale e
    della rete  telematica la  Giunta regionale promuove la raccolta,
    il trattamento  e la divulgazione, nel rispetto delle esigenze di
    riservatezza,  delle   informazioni  relative   agli  spazi,  gli
    impianti e le attrezzature per le attivita` motorie, ricreative e
    sportive, alle societa`, associazioni ed organizzazioni sportive,
    agli operatori  economici ed ai praticanti le attivita` che hanno
    luogo nel territorio regionale.
    
    2. Le  informazioni raccolte costituiscono patrimonio conoscitivo
    comune per  la diffusione  della conoscenza e della cultura delle
    attivita` motorie,  ricreative e  sportive, nonche`  strumento di
    monitoraggio  e  verifica  della  efficacia  degli  strumenti  di
    programmazione  e   degli  interventi  per  la  promozione  delle
    attivita` motorie.
    
    3. I  centri e le strutture di documentazione e per la diffusione
    della conoscenza  della storia  e della  cultura delle  attivita`
    motorie, ricreative  e sportive  partecipano alla  formazione  ed
    alla conservazione del patrimonio conoscitivo, alla realizzazione
    di iniziative  culturali e  divulgative di interesse comune, alla
    valorizzazione  del   patrimonio  culturale  e  delle  tradizioni
    regionali in materia.
    
    ARTICOLO 6
    (Attivita` motorie in ambito scolastico)
    
    1. La  Regione, le  province  ed  i  comuni  collaborano  con  le
    istituzioni scolastiche,  le Universita`  ed i  singoli  istituti
    scolastici per  la  massima  diffusione  della  cultura  e  della
    pratica delle attivita` motorie, ricreative e sportive.
    
    2. A  tal fine,  sono favorite  le iniziative  volte a realizzare
    progetti  e   programmi  di  interesse  regionale  e  locale,  di
    specifica competenza  scolastica  o  alle  quali  partecipino  le
    istituzioni scolastiche,  anche  con  il  contributo  finanziario
    della Regione o delle province territorialmente competenti.
    
    3. Le  province  e  i  comuni,  secondo  quanto  stabilito  negli
    strumenti  della  programmazione  regionale,  concorrono  con  le
    istituzioni scolastiche,  le Universita`  ed i  singoli  istituti
    scolastici,  a   favorire  l`utilizzo   degli  impianti  e  delle
    attrezzature  sportive,  secondo  i  criteri  di  economicita`  e
    razionalita`.
    
    ARTICOLO 7
    (Percorsi formativi)
    
    1. La  Regione e  le province collaborano con le Universita` e le
    istituzioni formative di grado universitario per la promozione di
    attivita`    educative,    formative,    di    aggiornamento    e
    perfezionamento finalizzate  alla qualificazione di operatori con
    competenze  specifiche   nell`area  dei   servizi  alla   persona
    correlati  alle   attivita`  motorie,   ricreative  e   sportive,
    nell`area della  gestione delle  strutture  e  degli  impianti  e
    nell`ambito delle attivita` di prevenzione della malattia e delle
    condizioni di disagio.
    
    2.  Le   province  promuovono,   in   relazione   alle   esigenze
    individuate, le necessarie attivita` educative e formative svolte
    dalle  Universita`   e  dalle   istituzioni  formative  di  grado
    universitario, dagli  enti di  promozione sportiva e dal Comitato
    olimpico  nazionale   italiano,  che   sono  considerati  agenzie
    formative, ai  sensi dell`articolo  9 della  legge  regionale  31
    agosto 1994,  n. 70  "Nuova disciplina  in materia  di formazione
    professionale", e successive modificazioni.
    
    ARTICOLO 8
    (Attivita` motorie e forze armate)
    
    1. La  Regione favorisce  la diffusione  della  cultura  e  della
    pratica delle  attivita` motorie,  ricreative e  sportive fra  il
    personale delle  forze  armate,  promuovendo  in  particolare  la
    programmazione e  l`organizzazione,  d`intesa  con  le  autorita`
    militari,   delle   attivita`   di   comune   interesse,   e   la
    partecipazione del  personale delle  forze armate  alle attivita`
    che hanno luogo sul territorio regionale.
    
    2. La  Regione favorisce,  altresi`, d`intesa  con  le  autorita`
    militari, l`integrazione  funzionale delle reti pubbliche, civili
    e militari,  di spazi,  impianti ed  attrezzature per  la pratica
    delle attivita` motorie, ricreative e sportive.
    
    3. I percorsi educativi e formativi di cui all`art. 7 sono aperti
    alla  partecipazione   del  personale  delle  Forze  Armate,  nel
    rispetto  delle   autonome  determinazioni   delle  Forze  armate
    stesse".
    
    ARTICOLO 9
    (Attivita` motorie e reti di protezione sociale)
    
    1.  La  Regione  e  le  province  assicurano  la  coerenza  degli
    interventi per  la promozione della cultura e della pratica della
    attivita` motorie,  ricreative e  sportive con  le determinazioni
    degli strumenti  della programmazione degli interventi in materia
    di politica sociale.
    
    2.  Gli   strumenti  della   programmazione  regionale  e  locale
    promuovono  interventi   finalizzati   al   conseguimento   degli
    obiettivi  di   politiche  sociali   integrate,  con  particolare
    riferimento al  recupero e  alla rieducazione  dei disabili, alla
    prevenzione della  malattia e delle dipendenze, alla tutela della
    salute mentale ed alla rieducazione dei detenuti.
    
    3.   I soggetti  delle reti  di protezione sociale contribuiscono
    attivamente  al  perseguimento  delle  finalita`  della  presente
    legge,   secondo    quanto   previsto   negli   strumenti   della
    programmazione.
    
    ARTICOLO 10
    (Esercizio di impianti sportivi)
    
    1. L`apertura  e la  gestione  di  impianti  e  attrezzature  per
    l`esercizio  di  attivita`  motorie,  ricreative  e  sportive  e`
    subordinato a  denuncia di  inizio di attivita` al Comune dove e`
    situato  l`impianto.  Nella  denuncia  l`interessato  attesta  il
    possesso dei  requisiti previsti  per l`esercizio  dell`attivita`
    dai regolamenti di cui al comma 2.
    
    2. La  Regione, con  appositi regolamenti,  fissa i requisiti per
    l`apertura e  la gestione  degli impianti  e  delle  attrezzature
    motorie, ricreative  e  sportive.  I  regolamenti  determinano  i
    requisiti  tecnici,   igienico-sanitari  e   di  sicurezza  degli
    impianti e  delle attrezzature  per la  pratica  delle  attivita`
    motorie,  ricreative   e  sportive,   con  esclusione  di  quelli
    riservati nell`ambito scolastico ed alla riabilitazione sanitaria
    e nel rispetto delle norme statali in materia.
    
    3. I  regolamenti determinano, altresi`, le caratteristiche ed il
    livello di  qualificazione  dei  servizi  alle  persone  e  degli
    operatori, nonche`  le modalita`  di certificazione sanitaria dei
    programmi di  attivita` e di tutela degli utenti degli impianti e
    delle attrezzature.
    
    4. La  Regione, per  gli  impianti  e  le  attrezzature  da  essa
    promossi, si avvale della consulenza tecnica dei CONI.
    
    5. La conformita` con i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di
    sicurezza degli  impianti e  delle attrezzature  e` attestata dal
    titolare dell`impianto contestualmente alla denuncia di inizio di
    attivita`.
    
    ARTICOLO 11
    (Funzioni amministrative di controllo e vigilanza)
    
    1. I  comuni verificano  la conformita`  degli impianti  e  delle
    attrezzature per la pratica delle attivita` motorie, ricreative e
    sportive al regolamento di cui all`articolo 10.
    
    2. La  gestione di  impianti ed  attrezzature per  l`esercizio di
    attivita` motorie, ricreative e sportive non conformi e` soggetta
    ad una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 (1032,91 euro) a
    lire 12.000.000  (6.197,48 euro). In caso di mancato adeguamento,
    entro  il   termine  fissato   nella  diffida,   e`  disposta  la
    sospensione dell`attivita` fino all`adeguamento.
    
    3. In  caso di  recidiva la  sanzione pecuniaria e` elevata ad un
    valore  compreso   fra  lire  3.000.000  (1548,37  euro)  e  lire
    18.000.000 (9296,22 euro) ed e` disposta la immediata sospensione
    dell`attivita`.
    
    4. Il  Comune che  ha accertato  la difformita`  degli impianti e
    delle attrezzature  dispone l`applicazione  delle sanzioni  e  ne
    introita i relativi proventi.
    
    5.  L`accertamento  della  difformita`  degli  impianti  e  delle
    attrezzature determina  la ulteriore  sanzione della revoca e del
    recupero del  contributo eventualmente concesso al titolare degli
    impianti e delle attrezzature.
    
    6. La  revoca ed  il recupero  del contributo erogato, maggiorato
    degli interessi  legali dalla  data di  erogazione alla  data del
    recupero, sono  disposti dall`ente che ha concesso il contributo,
    su segnalazione del comune che ha accertato la difformita`.
    
    ARTICOLO 12
    (Interventi per la promozione delle attivita` motorie)
    
    1. In  attuazione degli  strumenti della  programmazione  per  la
    promozione  delle   attivita`   motorie,   e   delle   specifiche
    determinazioni in  ordine all`ammontare  delle risorse  destinate
    all`intervento  finanziario   di  sostegno,   alle  tipologie  di
    investimenti e  di iniziative  ammissibili al  finanziamento,  ed
    alle relative  modalita` di  attuazione, la  Regione interviene a
    sostegno:
    
    a) della  realizzazione e  dell`adeguamento di spazi, impianti ed
       attrezzature  per   la  pratica   delle   attivita`   motorie,
       ricreative e sportive;
    b) della realizzazione e dello sviluppo di centri e strutture per
       la documentazione  e  la  diffusione  della  conoscenza  della
       storia e  della cultura  delle attivita` motorie, ricreative e
       sportive;
    c) delle  attivita` di  studio e ricerca, lo sviluppo di progetti
       sperimentali e le iniziative culturali per la diffusione della
       conoscenza  della  storia  e  della  cultura  delle  attivita`
       motorie;
    d) dello  svolgimento di  manifestazioni e competizioni in ambito
       dilettantistico  di  particolare  rilevanza  internazionale  e
       nazionale.
    
    2.  La  Regione  concorre  altresi`  agli  interventi  finanziari
    effettuati  dalle   province  a  sostegno  dello  svolgimento  di
    manifestazioni, competizioni  e attivita`  motorie, ricreative  e
    sportive aventi  particolare rilevanza promozionale ai fini della
    presente legge.
    
    3. Gli interventi finanziari di sostegno sono attuati mediante le
    seguenti tipologie di aiuti:
    
    a) relativamente  agli investimenti di cui al comma 1, lettere a)
       e b), mediante la concessione di contributi in conto capitale,
       di contributi  in conto  interessi, o mediante altri strumenti
       di sostegno finanziario;
    b) relativamente  alle iniziative di cui al comma 1, lettere c) e
       d), nonche`  delle iniziative  di cui  al comma 2, mediante la
       partecipazione  al   finanziamento  dei   programmi  e   delle
       attivita`.
    
    4. Nell`ambito della presente legge, gli interventi finanziari di
    sostegno sono  disposti esclusivamente a favore di enti locali ed
    altri enti  pubblici e  morali, societa` sportive, associazioni e
    federazioni sportive,  nonche` degli altri soggetti privati senza
    finalita` di lucro.
    
    5. Gli  investimenti e  le  iniziative  realizzati  da  parte  di
    imprese o  di altri operatori economici possono beneficiare degli
    aiuti  disposti   dall`intervento  regionale   a  sostegno  dello
    sviluppo economico.
    
    ARTICOLO 13
    (Norme finanziarie)
    
    1.  Gli   strumenti  della  programmazione  indicano  le  risorse
    destinate  agli   interventi  programmati   per  il   periodo  di
    riferimento, relativamente  alle tipologie  di investimenti  e di
    iniziative ammissibili  al finanziamento  diretto della  Regione,
    nonche` all`eventuale  concorso  agli  interventi  finanziari  di
    sostegno delle province.
    
    2. La  destinazione delle  risorse di cui al comma 1, e di quelle
    trasferite dallo Stato per la realizzazione e l`adeguamento degli
    impianti  sportivi,  e`  determinata  annualmente  con  legge  di
    bilancio, a  partire dall`esercizio  finanziario 2001, sulla base
    delle previsioni degli strumenti di programmazione.
    
    ARTICOLO 14
    (Norme transitorie)
    
    1. "Il  programma regionale  degli interventi  per la  promozione
    delle  attivita`   sportive  per   l`anno  2000",  approvato  con
    deliberazione del Consiglio regionale 7 dicembre 1999, n. 351, ai
    sensi della  LR 49/1992,  determina gli  indirizzi e le procedure
    per il  sostegno economico  delle attivita` motorie, ricreative e
    sportive;  le  relative  procedure  sono  modificate  cosi`  come
    specificato nei successivi commi.
    
    2. Le  domande di  finanziamento di  cui ai  capitoli 2  e 3  del
    programma regionale  degli interventi per l`anno 2000, redatte in
    conformita` con  quanto indicato  nel  predetto  programma,  sono
    valutate dalle  province, che  provvedono, secondo i criteri e le
    priorita`  stabiliti   nel   programma,   a   redigere   l`elenco
    progressivo delle domande ammissibili a finanziamento, completato
    dall`elenco  di   quelle  non   ammissibili,  con   le   relative
    motivazioni.
    
    3. A  favore delle  domande riconosciute  ammissibili, secondo  i
    criteri e  le priorita`  stabiliti nel  programma  regionale,  le
    province dispongono  il contributo  finanziario, destinando a tal
    fine anche  i finanziamenti  regionali per  la  promozione  delle
    attivita` motorie  di interesse locale, ripartiti fra le province
    per il  50 0n  misura proporzionale  alla popolazione  residente
    nella provincia, e per il 50 0n parti uguali fra loro.
    
    4.  Per   la  concessione   di  finanziamenti  regionali  per  la
    promozione  delle   attivita`  motorie  di  interesse  locale  e`
    autorizzata, per  l`anno 2000,  una spesa  di lire 500.000.000. I
    finanziamenti erogati  alle province  sono rendicontati  ai sensi
    dell`articolo 112  del decreto  legislativo 25  febbraio 1995, n.
    77, e successive modificazioni.
    
    5. La  Giunta regionale  promuove direttamente  la  realizzazione
    attivita`  di   studio  e   ricerca,  lo   sviluppo  di  progetti
    sperimentali e  le iniziative  per la diffusione della conoscenza
    della storia  e della cultura delle attivita` motorie, sentito il
    Comitato regionale  sport per  tutti; a tal fine, e` disposto per
    l`esercizio 2000 uno stanziamento di lire 500.000.000.
    
    6. Agli oneri di spesa derivanti dalle autorizzazioni di spesa di
    cui ai  commi 4 e 5, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al
    capitolo 19030 del bilancio dell`esercizio 2000.
    
    7. Le domande di finanziamento di cui al capitolo 5 del programma
    regionale degli  interventi per  l`anno 2000, per l`adeguamento e
    la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, redatte in
    conformita` con  quanto indicato  nel  predetto  programma,  sono
    valutate dalle  province che  provvedono, secondo  i criteri e le
    priorita`  stabiliti   dal   programma,   a   redigere   l`elenco
    progressivo delle  domande ammissibili. I finanziamenti regionali
    sono  concessi  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su
    proposta delle province.
    
    8. Il  piano regionale  di settore,  di cui  all`articolo  2,  e`
    approvato dal  Consiglio  regionale,  su  proposta  della  Giunta
    regionale, entro  il 31  dicembre 2000  ed ha efficacia dall`anno
    2001.
    
    ARTICOLO 15
    (Norme finali e abrogazioni)
    
    1.  E`  abrogata  la  legge  regionale  8  ottobre  1992,  n.  49
    "Interventi per  la promozione  e la  disciplina delle  attivita`
    motorie", cosi`  come modificata ed integrata con leggi regionali
    29 marzo  1993, n. 16; 6 ottobre 1993, n. 73; 16 gennaio 1995, n.
    5; 19 dicembre 1996, n. 94; 5 giugno 1998, n. 29; 11 giugno 1999,
    n. 34.
    
    2. Fino  all`approvazione dei regolamenti di cui all`articolo 10,
    comma 2,  resta in vigore il regolamento regionale 7 giugno 1999,
    n. 2.
    
    
    
    
    ALLEGATO - NOTE
    Avvertenza.  Il   testo  delle  note  qui  pubblicate  -  a  cura
    dell``Area  di  assistenza  per  la  fattibilita`  degli  atti  e
    l`elaborazione dati`  del Consiglio Regionale - e` stato redatto,
    ai sensi  del comma  2 dell`articolo 9 della LR 15-3-1996, n. 18,
    Ordinamento del  Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  e
    norme per la pubblicazione degli atti, al solo fine di facilitare
    la lettura  delle disposizioni  alle quali  la legge  fa  rinvio.
    Restano invariati  il valore e l`efficacia degli atti legislativi
    o regolamentari qui trascritti.
    
    Note all`articolo 1
    
    1. Il  DPR 24-7-1977, n. 616, reca Attuazione della delega di cui
       all`art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382.
    
    2. Il  decreto  legge  29-3-1995,  n.  97,  reca  Riordino  delle
       funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
    
    3. La  legge 30-5-1995,  n. 203,  reca Conversione  in legge, con
       modificazioni, del  decreto-legge 29-3-1995,  n.  97,  recante
       riordino delle  funzioni in  materia di  turismo, spettacolo e
       sport.
    
    4. La  legge 15-3-1997,  n. 59,  reca Delega  al Governo  per  il
       conferimento di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti
       locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
       semplificazione amministrativa.
    
    5. Il   decreto  legislativo 31-3-1998, n. 112, reca Conferimento
       di funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
       ed agli  enti locali,  in attuazione del capo I della L. 15-3-
       1997, n. 59.
    
    Note all`articolo 7
    
    1. Il DLgs 23-7-1999, n. 242, reca Riordino del Comitato olimpico
       nazionale italiano  - CONI,  a norma dell`articolo 11 della L.
       15-3-1997, n. 59.
    
    2. Il  testo dell`articolo  9 della legge regionale 31-8-1994, n.
       70, e` il seguente:
    
       "Art. 9
       Agenzie formative
       
       1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi agenzie
       formative  gli   organismi  finalizzati  allo  svolgimento  di
       compiti ed  all`esercizio di funzioni in materia di formazione
       professionale.
       
       2. Sono agenzie formative:
       
       a) i  centri di formazione professionale e gli altri organismi
          costituiti dalle  Province per  l`esercizio delle  funzioni
          inerenti la  formazione professionale, anche congiuntamente
          ad altre  attivita`,  e  con  la  partecipazione  di  altri
          soggetti pubblici e privati;
       b) gli   enti  e  gli  organismi  pubblici  aventi  specifiche
          finalita` di formazione;
       c) gli    enti,    comunque    denominati,    costituiti    da
          organizzazioni  rappresentative,   a  livello  nazionale  o
          regionale, dei  lavoratori dipendenti, dei lavori autonomi,
          degli imprenditori  e del  movimento cooperativo,  ed altri
          enti costituiti  senza scopo  di lucro  ed in  possesso dei
          requisiti di cui al comma 4.
       
       3. Le  Province possono  stipulare apposite convenzioni per lo
       svolgimento  di   corsi  di  formazione  professionale  con  i
       soggetti di  cui  al  comma  due,  lett.  b)  e  c).  Analoghe
       convenzioni   possono    essere   stipulate   dalla   Regione,
       nell`ambito  delle  competenze  ad  essa  riservate  ai  sensi
       dell`art. 17.
       
       4. A tal fine i soggetti di cui alla lett. c) devono possedere
       i seguenti requisiti:
       
       a) perseguire    specifiche    finalita`    di      formazione
          professionale;
       b) disporre di adeguate strutture materiali e organizzative, e
          di idonee  risorse umane  e professionali,  al  fine  della
          ottimale realizzazione degli interventi programmati.
       
       5. Salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, Enti ed
       imprese che vi abbiano interesse, assumono il ruolo di Agenzie
       formative limitatamente  ad interventi rivolti al personale di
       appartenenza,   ed    a   quelli    direttamente   finalizzati
       all`inserimento  lavorativo   degli   stessi   nella   propria
       organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali.".
       
    Nota all`articolo 14
    Il testo  dell`articolo 112 del decreto legislativo 25-2-1995, n.
    77,  recante  Ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
    locali, e` il seguente:
    
       "Art. 112
       Obbligo di rendiconto per contributi straordinari
       
       1.  Per   tutti  i   contributi  straordinari   assegnati   da
       amministrazioni pubbliche agli enti locali di cui all`articolo
       1,  comma   2,  e`  dovuta  la  presentazione  del  rendiconto
       all`amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine
       dell`esercizio finanziario  relativo, a  cura del segretario e
       del responsabile del servizio finanziario.
       
       2. Il  rendiconto, oltre  alla dimostrazione  contabile  della
       spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza
       ed efficacia dell`intervento.
       
       3. Il  termine di  cui  al  comma  1  e`  perentorio.  La  sua
       inosservanza comporta l`obbligo di restituzione del contributo
       straordinario assegnato.
       
       4. Ove  il contributo  attenga ad  un intervento realizzato in
       piu` esercizi finanziari l`ente locale e` tenuto al rendiconto
       per ciascun esercizio."
       
    Nota all`articolo 15
    
    Il regolamento  regionale 7-6-1999,  n. 2  reca  Regolamento  per
    l`attuazione dell`art.  13 della  LR 8-10-1992, n. 49 "Interventi
    per la promozione e disciplina delle attivita` motorie".