Disposizioni volte ad
accelerare la realizzazione
delle
infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche
per la
modernizzazione e lo
sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 21
dicembre 2001, n. 443.
(GU n. 215 del
13-9-2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre
2001, n. 443;
Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001,
pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del
21 marzo
2002, ed in particolare la sintesi del piano
degli interventi nel
comparto delle telecomunicazioni;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere
delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2
agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il
Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per
l'innovazione
e le
tecnologie;
E m a n
a
il seguente decreto
legislativo:
Art.
1.
Obiettivi
1. Il presente decreto legislativo detta
principi fondamentali in
materia di installazione e modifica delle categorie
di infrastrutture
di telecomunicazioni, considerate strategiche ai
sensi dell'articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine
di:
a) agevolare la
liberalizzazione del
settore delle
telecomunicazioni, consentendo
a tutti gli operatori di installare
proprie
infrastrutture celermente, creando
cosi' un mercato
effettivamente
concorrenziale;
b) consentire la
realizzazione di infrastrutture di
nuova
generazione e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a
soddisfare
le esigenze connesse con lo sviluppo
tecnologico;
c) razionalizzare le procedure autorizzatorie
per l'installazione
di impianti di telecomunicazioni sul
territorio nazionale, secondo
principi di efficienza, pubblicita',
concentrazione e speditezza;
d) assicurare
che la realizzazione delle infrastrutture
di
telecomunicazioni sia coerente con la tutela
dell'ambiente e della
salute per quanto attiene
ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione
ed agli obiettivi di qualita',
relativamente alle
emissioni elettromagnetiche di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n.
36, e relativi provvedimenti di
attuazione;
e) dare certezza ai
termini per la conclusione dei relativi
procedimenti
amministrativi, conformemente ad un quadro
normativo
omogeneo a livello nazionale anche
per quanto attiene ai livelli
delle emissioni elettromagnetiche degli
impianti radioelettrici;
f) favorire
il raggiungimento degli obiettivi di
qualita'
relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche nelle
aree a
tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle
competenze
regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.
36;
g) assicurare condizioni
che consentano agli operatori di
offrire, in regime
di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini
ed agli
utenti, incentivando cosi' il perseguimento degli obiettivi
di qualita' da
parte degli operatori del settore;
h) assicurare
l'osservanza dei principi di concorrenza e
non
discriminazione con riferimento alle attivita' di installazione
delle
infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del
relativo
servizio al pubblico;
i) favorire
una adeguata diffusione delle infrastrutture
di
telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;
j) facilitare la realizzazione
delle reti radio per le
comunicazioni
relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile di
cui, rispettivamente, al decreto del Ministro della sanita'
in
data 6 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
257
del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle
comunicazioni
in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302
del 29 dicembre 1998.
Art.
2.
Definizioni
1. La terminologia
tecnica utilizzata nel presente
decreto
legislativo deve intendersi nel significato suo
proprio desumibile
dalla normativa di riferimento ed, in
particolare, dal decreto del
Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, dal decreto del
Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 marzo 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11
marzo 1999, nonche'
dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive
modificazioni.
Art.
3.
Infrastrutture di telecomunicazioni
1. Le categorie di
infrastrutture di telecomunicazioni, considerate
strategiche ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21
dicembre 2001, n. 443,
sono opere di interesse nazionale,
realizzabili
esclusivamente sulla base delle procedure definite
dal
presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 8, comma
1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n.
36.
2.
Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione
delle
torri e dei tralicci relativi alle
reti di televisione digitale
terrestre, sono compatibili con qualsiasi
destinazione urbanistica e
sono realizzabili in ogni
parte del territorio comunale, anche in
deroga agli
strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di
legge o di
regolamento.
3. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9
sono assimilate
ad ogni effetto alle opere
di urbanizzazione primaria di cui
all'articolo 16,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno
2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei
rispettivi
operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in
materia.
Art. 4.
Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti
radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per
impianti radioelettrici e
la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi ed,
in specie, l'installazione
di torri, di tralicci, di
impianti
radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione,
di
stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili
GSM/UMTS,
per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione
dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a
radiofrequenza dedicate
alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonche' per reti
radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di
frequenza all'uopo
assegnate, viene autorizzata dagli enti locali,
previo accertamento,
da parte delle ARPA ovvero
dall'organismo indicato dalla regione,
della compatibilita'
del progetto con i limiti di esposizione,
i
valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita', stabiliti
uniformemente
a livello nazionale in relazione al disposto
della
legge 22 febbraio 2001, n.
36, e relativi provvedimenti di
attuazione.
2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e
culturali contenute nel decreto
legislativo 29 settembre 1999, n.
490, nonche' le disposizioni a tutela
delle servitu' militari di cui
alla legge 24 dicembre 1976, n.
898.
Art. 5.
Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture
di
telecomunicazioni per impianti radioelettrici
1. L'istanza di
autorizzazione alla installazione di infrastrutture
di cui
all'articolo 4 e' presentata all'ente locale dai soggetti a
tale
fine abilitati. Al momento della presentazione della
domanda,
l'ufficio abilitato a riceverla indica al
richiedente il nome del
responsabile del procedimento.
2.
L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato
al
fine della sua acquisizione su supporti informatici e
destinato
alla formazione
del catasto nazionale
delle sorgenti
elettromagnetiche di origine industriale, deve
essere corredata della
documentazione atta
a comprovare il rispetto dei limiti
di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita',
relativi alle emissioni elettromagnetiche,
di cui alla legge 22
febbraio 2001, n.
36, e relativi provvedimenti di
attuazione,
attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi
alle
prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralita'
di
domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente
da
piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con
tecnologia
UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai
20
Watt, fermo restando il rispetto dei
limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita'
sopra indicati, e'
sufficiente la denuncia di
inizio attivita', conforme ai modelli
predisposti dagli
enti locali e, ove non predisposti, al modello di
cui all'allegato
B.
3. Copia dell'istanza ovvero
della denuncia viene inoltrata
contestualmente
all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni
dalla
comunicazione. Lo sportello
locale competente provvede
a
pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati
caratteristici
dell'impianto.
4. Il responsabile del
procedimento puo' richiedere, per una sola
volta, entro quindici giorni dalla
data di ricezione dell'istanza, il
rilascio di
dichiarazioni e l'integrazione della
documentazione
prodotta. Il termine di
cui all'articolo 6, comma 1,
inizia
nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
5. Nel
caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato
dissenso,
il responsabile del procedimento convoca, entro
trenta
giorni dalla data di ricezione
della domanda, una conferenza di
servizi, alla
quale prendono parte i
rappresentanti delle
Amministrazioni degli enti locali
interessati, nonche' dei soggetti
preposti ai controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
6. La conferenza di
servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni
dalla prima convocazione.
L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle
singole
amministrazioni e vale altresi' come
dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza dei lavori. Della
convocazione e
dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato
il Ministero delle comunicazioni.
7. Qualora il motivato dissenso, a
fronte di una decisione positiva
assunta
dalla conferenza di
servizi, sia espresso
da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela
della
salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la
decisione
e' rimessa al Consiglio dei
Ministri e trovano applicazione, in
quanto compatibili
con il presente decreto, le disposizioni di cui
agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Art.
6.
Esiti e conseguenze
1. Le istanze di
autorizzazione e le denunce di attivita' di cui
all'articolo
5, nonche' quelle relative alla
modifica delle
caratteristiche di emissione
degli impianti gia' esistenti, si
intendono
accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione
del
progetto e della relativa domanda, fatta
eccezione per il
dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia
stato comunicato un
provvedimento di diniego. Gli enti locali
possono prevedere termini
piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero
ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni
stabilite dal presente comma.
2. Le opere
debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel
termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del
provvedimento
autorizzatorio
espresso, ovvero
dalla formazione
del
silenzio-assenso.
Art. 7.
Opere civili, scavi
e occupazione di suolo pubblico
1. Qualora
l'installazione di infrastrutture di
telecomunicazioni
presupponga la
realizzazione di opere civili o,
comunque,
l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i
soggetti
interessati sono tenuti a presentare
apposita istanza
conforme ai modelli
predisposti dagli enti locali e, ove
non
predisposti, al modello di cui all'allegato C, all'ente locale
ovvero
alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una
sola
volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, il
rilascio di dichiarazioni e la
rettifica e/o integrazione della
documentazione prodotta.
Il termine di cui al comma 7
inizia
nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricezione
dell'istanza, il responsabile del
procedimento puo' convocare, con
provvedimento motivato,
una conferenza di servizi, alla
quale
prendono parte le figure
soggettive direttamente interessate
dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta
giorni
dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza
dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle
singole amministrazioni e vale
altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato
dissenso, a fronte di una decisione positiva
assunta
dalla conferenza di
servizi, sia espresso
da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela
della
salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la
decisione
e' rimessa al Consiglio dei
Ministri e trovano applicazione, in
quanto compatibili
con il presente decreto, le disposizioni di cui
all'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il rilascio
dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla
effettuazione
degli scavi indicati nel progetto,
nonche' la
concessione del
suolo e/o sottosuolo pubblico
necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il
comune puo' mettere a
disposizione,
direttamente o per il tramite di
una societa'
controllata, infrastrutture a
condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie.
7.
Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione
della
domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il
procedimento
con un provvedimento espresso
ovvero abbia indetto un'apposita
conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta.
Nel caso di
attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo
di
lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto
a
trenta giorni.
Art. 8.
Condivisione dello
scavo e coubicazione dei
cavi
per
telecomunicazioni
1.
Qualora l'installazione
delle infrastrutture
di
telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi
all'interno di
centri abitati, gli operatori di telecomunicazione interessati
devono
provvedere alla comunicazione del progetto in formato
elettronico al
Ministero delle comunicazioni, o
ad altro ente delegato, per
consentire il
suo inserimento in un apposto archivio
telematico,
affinche' sia agevolata la
condivisione dello scavo con altri
operatori
e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni
conformi
alle norme tecniche UNI e CEI.
L'avvenuta comunicazione in forma
elettronica del progetto
costituisce un presupposto per il rilascio
delle autorizzazioni di cui
all'articolo 7.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni,
a decorrere dalla
data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di
cui al comma
1, gli operatori di telecomunicazione interessati
alla condivisione
dello scavo e/o alla coubicazione
dei cavi per telecomunicazioni,
possono concordare, con l'operatore che ha
gia' presentato la propria
istanza, l'elaborazione di un piano comune degli
scavi e delle opere.
In assenza di accordo tra gli operatori,
l'ente pubblico competente
rilascia i provvedimenti abilitativi
richiesti, in base al criterio
della priorita' delle domande.
3.
Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni
e le
procedure stabilite all'articolo 7.
Art.
9.
Reti dorsali
1.
Qualora l'installazione
delle infrastrutture di
telecomunicazioni
interessi aree di proprieta' di piu' enti, pubblici
o privati,
l'istanza di autorizzazione, conforme al modello di cui
all'allegato D,
viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa
puo' essere
valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito
regionale convocata
dal comune di maggiore dimensione demografica. La
conferenza puo'
essere convocata anche su iniziativa del
soggetto
interessato.
2. La conferenza di servizi deve
pronunciarsi entro trenta giorni
dalla prima convocazione.
L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle
singole
amministrazioni e vale altresi' come
dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza dei lavori, anche ai
sensi degli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito
della
conferenza viene tempestivamente informato il Ministero
delle
comunicazioni.
3. Qualora il motivato dissenso sia
espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla
tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa
al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili
con il presente decreto, le disposizioni
di cui all'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10,
nessuna
altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici
servizi o
proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in
conseguenza
di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato,
effettuate al
fine di installare le infrastrutture di
telecomunicazioni.
5. Le figure giuridiche soggettive alle
quali e' affidata la cura
di interessi pubblici devono rendere noto,
con cadenza semestrale, i
programmi relativi
a lavori di manutenzione
ordinaria e/o
straordinaria, al fine di
consentire ai titolari delle licenze
individuali
una corretta pianificazione delle rispettive
attivita'
strumentali ed, in specie, delle attivita'
di installazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni.
I programmi dei lavori di
manutenzione
dovranno essere notificati in formato elettronico
al
Ministero delle comunicazioni, ovvero
ad altro ente all'uopo
delegato, con le stesse modalita' di
cui all'articolo 8, comma 1, per
consentirne
l'inserimento in un apposito archivio
telematico
consultabile dai titolari delle licenze individuali.
6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari
di
pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali
a
condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle
proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga
turbato
l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali.
Art. 10.
Oneri connessi alle attivita' di installazione, scavo ed
occupazione
di suolo pubblico
1. Gli operatori di
telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere
indenne l'ente
locale, ovvero l'ente proprietario, dalle
spese
necessarie per le opere di
sistemazione delle aree
pubbliche
specificamente coinvolte dagli
interventi di installazione e
manutenzione e di
ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei
tempi
stabilitidall'ente locale. Nessun altro onere finanziario
o
reale puo' essere imposto, in base
all'articolo 4 della legge
31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di
cui al presente decreto, fatta
salva l'applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche di cui al capo II del
decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone
per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo
63 del
decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e
successive
modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto
previsto dal
comma 2, lettera e), del medesimo
articolo, ovvero dell'eventuale
contributo una tantum per spese di
costruzione delle gallerie di cui
all'articolo 47, comma
4, del predetto decreto legislativo 15
novembre
1993, n. 507.
Art.
11.
Limitazioni legali alla proprieta' privata
1. Al
fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture
di
telecomunicazioni, all'articolo 232
del testo unico delle
disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e
di
telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"L'operatore di telecomunicazioni incaricato del
servizio puo'
agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti
e turbative
al passaggio ed alla
installazione
delle
infrastrutture.".
Art.
12.
Disposizioni finali
1. I diversi titoli
gia' rilasciati per l'installazione delle
infrastrutture
di cui al presente decreto si intendono ad
ogni
effetto considerati quali autorizzazioni
rilasciate ai sensi del
presente decreto.
2. Le
istanze presentate alla data di entrata in
vigore del
presente decreto in tutto il territorio nazionale in
relazione agli
impianti di cui all'articolo 5, comma
2, ultimo periodo, conformi
alle prescrizioni ivi
indicate, valgono come denuncia di
inizio
attivita'.
3. I gestori delle
reti radiomobili di comunicazione pubblica
provvedono
ad inviare ai comuni ed ai competenti
ispettorati
territoriali del Ministero delle
comunicazioni la descrizione di
ciascun impianto installato prima della
data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sulla
base dei modelli A e B allegati
al presente decreto,
al fine di realizzare il catasto di
tali
infrastrutture. Inviano altresi' i modelli relativi alle
successive
installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione
delle opere
di cui agli articoli 7, 8
e 9 trasmettono al Ministero
delle
comunicazioni copie dei
modelli C e D. Il Ministero
delle
comunicazioni puo' delegare ad altro ente la
tenuta degli archivi
telematici di tutte le comunicazioni
trasmessegli.
4. E' abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio
1997, n. 189.
Art.
13.
Legislazione regionale
1. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono
alle finalita' di cui al presente
decreto,
nell'ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi dei
rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione,
secondo
quanto disposto dai singoli
ordinamenti.
Art.
14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a
Roma, addi' 4 settembre
2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei
Ministri
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni
Sirchia, Ministro della
salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente
e
della tutela del
territorio
Tremonti, Ministro dell'economia
e
delle
finanze
La Loggia, Ministro per gli
affari
regionali
Stanca, Ministro per l'innovazione e
le
tecnologie
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Allegato
A
(previsto dall'art. 5, comma
1)
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto
.................................................
nato
a................................... il ........................
residente a
.................. via ......................... n. .....
nella sua qualitą
di ................... della Societą ..............
con sede in
....................... via ................... n.
......
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione
dell'impianto di
seguito descritto
dichiarandone la conformita' ai limiti
di
esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22
febbraio
2001, n. 36.
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento degli apparati.
Si
descriva sinteticamente ma in
modo esauriente il
posizionamento degli
impianti, la loro collocazione e la
loro
accessibilita' da parte del personale incaricato. La posizione
dovra'
essere corredata di coordinate geografiche con
approssimazione al
secondo di grado o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo
completo di
numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione
per
l'individuazione del
sito.
Descrizione del terreno circostante.
Si
descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i
dintorni
dell'apparato, evidenziando:
edifici posti in vicinanza del sito;
conformazione e morfologia del terreno
circostante;
eventuale presenza di altre
stazioni emittenti collocate con la
stazione da
installare.
(Si vedano in calce gli
allegati richiesti per una descrizione
piu'
dettagliata).
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
Si
enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguita'
tutte le
caratteristiche radioelettriche dell'impianto
trasmittente.
(Si vedano in calce gli
allegati richiesti per una descrizione
piu'
dettagliata).
Stime del campo generato.
Presentare i
risultati ottenuti con le modalita' di simulazione
numerica
specificate nel punto 2.1. Tali risultati dovranno
essere
forniti, alternativamente, in una delle due forme
seguenti:
volume di
rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di
riassumere
in modo grafico la conformita' ai limiti di esposizione ed
ai
valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.
36.
Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione
di volume di
rispetto, o in alternativa quella
di isosuperficie 3D, contenute
nella "Guida alla
realizzazione di una Stazione Radio Base
per
rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in
alta
frequenza" [Guida CEI 211-10].
Nel
caso in cui volumi di rispetto
evidenzino punti con
intersezioni critiche
(rispetto alle soglie usate) per
posizioni
accessibili alla popolazione con tempi di
permanenza superiore a 4
ore dovranno essere fornite le
curve isocampo rispetto ai punti di
criticita' per le stesse
soglie.
Stima puntuale dei valori di campo nei punti
dove si prevede una
maggiore esposizione della
popolazione (max. 10 punti/sito). Per
questi ultimi
occorre:
evidenziare accuratamente
e chiaramente sulle planimetrie a
disposizione le posizioni
accessibili alla popolazione (specificando
se i tempi di permanenza siano
maggiori o minori di 4 ore);
effettuare una
campagna di misure del campo elettromagnetico di
fondo presente (e'
possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida
per la
misura e per la valutazione dei campi
elettromagnetici
nell'intervallo di frequenza 10
kHz - 300 GHz", con riferimento
all'esposizione
umana).
La scelta tra i due formati sopra descritti
rimane a discrezione
dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI
gia' citata.
In entrambi i casi (volume
di rispetto o calcolo puntuale), le
valutazioni sopra
indicate dovranno comprendere la stima del fondo
ambientale, al fine di
ottenere il campo elettrico
complessivo.
Modalita' di simulazione numerica.
Specificare
l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite
le stime
di campo; dovra' essere specificata
l'implementazione
dell'algoritmo utilizzato o,
qualora il software sia di
tipo
commerciale, il nome del programma,
nonche' la versione e la
configurazione
utilizzata.
Indicare la
conformita' del programma di
calcolo alle
prescrizioni CEI, non appena
emanate.
Allega alla presente istanza
Scheda tecnica
dell'impianto, con indicati frequenza, marca e
modello di antenna
installata, altezza del centro elettrico, guadagno
in dBi,
direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al
nord geografico
ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale
del
sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per
ogni
grado, l'attenuazione in dB del campo (o
deve essere indicato il
campo relativo E/E0).
Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico
o foglio
mappale con coordinate UTM della dislocazione
dell'impianto.
Specificare se il nuovo
impianto utilizzi un sistema di antenne
gia' in esercizio per altre
emittenti (n-plexing). In questo caso il
parere sanitario sara' soggetto alla
valutazione complessiva di tutto
l'impianto.
Planimetria generale ante opera e post operam del
progetto di
impianto, su scala 1:500.
Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna
del
sistema irradiante.
In caso di piu' frequenze di
emissione tali dati vanno rilasciati
per ogni
frequenza.
Mappe
del territorio circostante all'impianto.
Stralcio del PRG con scala non
superiore a 1:2.000 (con
indicazione delle
abitazioni presenti o in costruzione al momento
della
domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno,
nonche' dei
luoghi di pubblico accesso);
Mappe
catastali con scala non superiore
a 1:2.000, con
indicazione del
punto di installazione e riportante la
zona
circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno
all'impianto;
Stralcio ubicativo
con scala non superiore a 1:2.000
con
indicazione delle curve di livello altimetriche;
Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del
Nord
geografico.
Nel contempo, il
sottoscritto,
consapevole delle conseguenze penali
cui incorre, ai sensi della
legge 27 gennaio
1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci
ovvero utilizza
atti
falsi,
Rilascia
la seguente dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta':
"l'impianto,
sulla base della stima del campo generato e
della
simulazione numerica effettuata,
e' conforme ai limiti di
esposizione, ai
valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' di
cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36".
A tal fine,
il sottoscritto allega una copia fotostatica non
autenticata del
proprio documento di identita'.
Firma.
Allegato
B
(previsto dall'art. 5, comma
2)
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'
(per impianti con
potenza in antenna inferiore a 20 watt)
;
Il
sottoscritto .................................................
nato
a................................... il ........................
residente a
.................. via ......................... n. .....
nella sua qualitą
di ................... della Societą ..............
con sede in
....................... via ................... n.
......
Descrizione
dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento
degli apparati.
Si descriva
sinteticamente ma in modo
esauriente il
posizionamento degli impianti,
la loro collocazione e la loro
accessibilita'
da parte del personale incaricato. La posizione dovra'
essere
corredata di coordinate geografiche con approssimazione
al
secondo di grado o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo completo
di
numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione
per
l'individuazione del sito.
Caratteristiche
radioelettriche dell'impianto.
Si enumerino in modo
dettagliato, completo e privo di ambiguita'
tutte le caratteristiche
radioelettriche dell'impianto
trasmittente.
Allega alla presente istanza
Scheda tecnica
dell'impianto, con indicati frequenza, marca e
modello di antenna
installata, altezza del centro elettrico, guadagno
in dBi,
direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al
nord geografico
ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale
del
sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata,
per ogni
grado da 0o a 360o, l'attenuazione in dB del
campo (o deve essere
indicato il campo relativo E/E0).
Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico
o foglio
mappale con coordinate UTM della dislocazione
dell'impianto.
Allegato
C
(previsto dall'art. 7, comma 1)
ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE
DI
SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE
;
Il sottoscritto
.................................................
nato
a................................... il ........................
residente a
.................. via ......................... n. .....
nella sua qualitą
di ................... della Societą ..............
con sede in
....................... via ................... n.
......
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione
dell'impianto di
seguito
descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva
sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di
posa
dell'impianto con l'elenco delle strade
interessate, in
particolare:
dovranno essere indicate
le caratteristiche salienti
dell'impianto
con riferimento alle sedi di posa, ai
materiali
previsti per la costruzione
e alla tecnica di
installazione
utilizzata;
dovranno
essere indicati i tempi previsti per la
realizzazione
dell'impianto;
dovranno
essere evidenziate eventuali situazioni di interesse
comune
ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento
della
presentazione della presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente
di
proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per
valutarne
il possibile
utilizzo.
Allega alla presente istanza
Planimetria dettagliata in
scala 1:1.000 contenente i riferimenti
stradali necessari
all'individuazione del tracciato di posa
con
evidenziati i seguenti elementi:
tracciato di posa indicante eventuali tratte di
concomitanze
con altri enti/gestori;
manufatti previsti lungo l'impianto con apposita
simbologia;
particolari "tipo" delle tubazioni
utilizzate e dei manufatti;
sezioni
trasversali in scala, complete delle quote relative al
posizionamento nel
sottosuolo dei cavidotti;
sezioni
relative agli attraversamenti stradali, complete delle
quote relative al
posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di
posa;
Dichiara
di aver comunicato il progetto in formato
elettronico.
Data.
Firma.
Allegato
D
(previsto dall'art. 9, comma 1)
ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE
DI
SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE
Il sottoscritto
.................................................
nato
a................................... il ........................
residente a
.................. via ......................... n. .....
nella sua qualitą
di ................... della Societą ..............
con sede in
....................... via ................... n.
......
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione
dell'impianto di
seguito
descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva
sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di
posa
dell'impianto con l'elenco delle strade
interessate, in
particolare:
dovranno essere indicate
le caratteristiche salienti
dell'impianto
con riferimento alle sedi di posa, ai
materiali
previsti per la costruzione
e alla tecnica di
installazione
utilizzata;
dovranno
essere indicati i tempi previsti per la
realizzazione
dell'impianto;
dovranno
essere evidenziate eventuali situazioni di interesse
comune
ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento
della
presentazione della presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente
di
proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per
valutarne
il possibile
utilizzo.
Allega alla presente istanza
Per impianti
extraurbani:
stralcio planimetrico
in scala non superiore a 1:25.000 con
indicazione del
tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza
dello
stesso;
planimetria dettagliata in
scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i
riferimenti stradali
necessari all'individuazione del tracciato di
posa con evidenziati i
seguenti elementi:
tracciato
di posa indicante eventuali tratte di concomitanze
con altri
enti/gestori;
manufatti previsti
lungo l'impianto;
sezioni
trasversali in scala, complete delle quote relative
al posizionamento
nel sottosuolo dei cavidotti;
strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di
posa
Data.