Filiazione legittima (genitori coniugati)

La dichiarazione di nascita di un figlio deve essere resa all'ufficiale di Stato Civile o alla Direzione Sanitaria del centro di nascita.
La suddetta dichiarazione può essere resa dal padre, dalla madre, da un procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
Documenti da presentare:
documento d'identità di chi rende la dichiarazione; attestazione della nascita rilasciata dall'ostetrica.
La dichiarazione deve essere resa:
- entro 10 giorni dalla nascita all'ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto o all'ufficiale di Stato Civile dove risiedono i genitori;
- oppure entro 3 giorni alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale o casa di cura dove è avvenuto il parto.
In questo caso la dichiarazione di nascita è trasmessa, ai fini della trascrizione, all'ufficiale di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita, o su richiesta dei genitori, che deve essere inserita nell'atto, al comune di residenza della madre.
Entro 10 giorni i genitori, e solamente loro, possono rendere la dichiarazione di nascita all'ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza. Nel caso risiedano in comuni diversi la dichiarazione è da rendersi nel comune di residenza della madre, salvo accordo diverso tra i genitori stessi (nell'atto deve comunque risultare che la nascita si è verificata in altro comune).

 

Filiazione naturale (genitori non coniugati fra loro)

La dichiarazione di nascita deve essere resa da entrambi i genitori che abbiano compiuto 16 anni o comunque dal genitore che riconosce il figlio.
Documenti da presentare:
documento d'identità; attestazione della nascita rilasciata dall'ostetrica.
Il resto della documentazione è acquisita d'ufficio.
I termini ed il luogo della dichiarazione sono gli stessi indicati al precedente punto