Acquisto della cittadinanza italiana
Acquisto della cittadinanza italiana
Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2024, 17:26
Che cos'é
La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato.
L'acquisto della cittadinanza italiana è automatico, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, o subordinato alla domanda dell'interessato, quando sussistono determinati requisiti.
L'acquisto ed il riacquisto della cittadinanza italiana sono regolati dalla legge 5 febbraio 1992, n.91, Nuove norme in materia di cittadinanza" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15.2.1992, n. 38 ed entrata in vigore il 16 agosto 1992.
Tale costruzione legislativa, pur se preceduta da varie modifiche apportate alla pregressa normativa, è stata emanata dopo circa ottanta anni dalla precedente sulla cittadinanza del 13.6.1912, n. 555, adottata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Principi fondamentali
La nuova normativa, recependo definitivamente il principio di parità tra l'uomo e la donna, contiene da un lato elementi di sostanziale continuità rispetto alla materia previdente e, dall'altro, aspetti decisamente innovativi. Essi sono:
- Abrogazione espressa di tutte le norme pregresse;
- ammissibilità da parte del soggetto del possesso di più cittadinanze;
- equiparazione dei diritti indipendentemente dal sesso;
- abolizione degli automatismi presenti nelle pregresse normative. I pochi rimasti sono guidati dalla volontà del soggetto interessato.
Come si ottiene
La cittadinanza italiana si acquista automaticamente:
- per filiazione (art.1)
principio cardine della nuova legge per l'acquisto della cittadinanza è quello dello "iure sanguinis", già presente nella pregressa normativa, in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano.
Il criterio della discendenza assume rilevanza non solo all'atto di nascita, ma anche in numerose altre previsioni contenute nella legge.
Lo "iure soli"infatti resta solo un'ipotesi eccezionale e residuale. - per nascita sul territorio italiano (art.1)
principio " iure soli ""o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi o cittadini stranieri impossibilitati a trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge di appartenenza o se il minore è stato trovato sul territorio italiano in una condizione di abbandono - Per riconoscimente di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona. (art. 2)
( il maggiorenne straniero riconosciuto successivamente alla nascita può eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento) - Per adozione (art.3) durante la minore età della persona: il minore straniero riconosciuto successivamente alla nascita o adottato da italiano acquista la cittadinanza italiana.
( il maggiorenne straniero adottato da cittadino italiano non assume automaticamente la cittadinanza italiana, ma può chiedere al Capo dello Stato la concessione della stessa solamente dopo 5 anni di residenza legale sul territorio italiano)
Acquisto cittadinanza a domanda
La cittadinanza italiana si acquista a domanda:
- per beneficio di legge (art. 4), con accertamento effettuato dalla competente autorità, (Sindaco, Autorità Consolare, Ministero dell'Interno) nei seguenti casi:
- discendente il linea retta ( fino al 2 grado) da cittadino/a italiano/a per nascita in presenza di uno dei seguenti requisiti:
assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazioni di voler acquistare la cittadinanza italiana; - residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18 anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- nato sul territorio italiano ed ivi residente legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18 anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Per matrimonio con cittadino/a italiano/a
Per matrimonio con cittadino/a italiano/a (art. 5) (naturalizzazione agevolata) a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'Interno, con domanda al Prefetto competente, in presenza dei seguenti requisiti:
- Residenza legale in Italia per un periodo di almeno 6 mesi dopo il matrimonio;
- iscrizione /trascrizione del matrimonio sui registri di Stato Civile in Italia
- assenza di condanne penali nei casi previsti dalla legge;
- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.
Nel caso il cui l'interessato sia residente all'estero, devono essere decorsi tre anni dalla data del matrimonio, ed in questo caso la domanda deve essere presentata all'Autorità consolare competente per residenza.
Per naturalizzazione
Per naturalizzazione (art.9), a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, con domanda da presentare al Prefetto competente, in presenza dei seguenti requisiti:
- dieci anni di residenza legale per gli stranieri (extracomunitari)
- reddito sufficiente;
- assenza di procedimenti penali a carico;
- rinuncia alla cittadinanza d'origine (ove prevista)
per casi particolari sono previsti abbreviazioni alla residenza decennale:
- straniero nato in Italia il cui padre o la cui madre o i nonni , sia paterni che materni siano stati cittadini per nascita: 5 anni di residenza legale;
- cittadino membro della comunità Europea: 4 anni
- apolidi o rifugiati politici: 5 anni di residenza legale successivi al riconoscimento del loro status.
Dove e quando
Data la complessitàdella materia, per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi all'Ufficio Stato Civile.
Per la concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati a Italiani (ai sensi dell'art. 5 della L.5.2.1992 n. 91 ) e per la concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia ( ai sensi dell'art.9 L. 5.2.1992, n. 91) rivolgersi alla Prefettura di Lucca
approfondisci l'argomento sul sito della Prefettura di Lucca.
Normativa di riferimento
Le norme pià importanti che regolano gli eventi in materia di cittadinanza, avvenuti dal 16.8.1992 ad oggi ed in futuro, fino a nuove disposizioni modificative, risultano essere le seguenti:
- La Legge n. 91 del 5.2.1992, concernente " Nuove norme sulla cittadinanza", pubblicata sulla G.U n. 38 del 15.2.1992, ed entrata in vigore dal 16.8.1992;
- Il Regolamento di esecuzione della legge, approvato con D.P.R. n. 572 del 12.10.1993, pubblicato sulla G.U. n. n.2 del 4.1.1994 ed entrato in vigore in data 19.1.1994;
- Il Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana , approvato con D.P.R. n. 362,dell'8.4.1994, pubblicato sulla G.U. n. 136 del 13.6.1994 ed entrato in vigore dall'11.12.1994;.
- La Legge 379 del 14.12.200, recante disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero Austro - Ungarico e ai loro discendenti, pubblicata sulla G.U. n. 295 del 19.12.2000 ed entrata in vigore il 20.12.2000.
- La convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima firmata il 6.5.1963, ratificata con legge n. 876 del 4.10.1966, pubblicata sulla G.U. n. 272 del 31.10.1966 ed entrata in vigore per l'Italia in data 28.3.1968;
- Il secondo Protocollo di emendamento della Convenzione di Strasburgo ratificato con legge n. 703 del 14.12.1994 ed entrata in vigore in data 24.03.1995.
- Il D.P. R .3.11.2000, n. 396 " Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127"