Autocertificazione

Ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti un'autocertificazione. In pratica può presentare o spedire agli uffici pubblici ed ai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aci, Consorzi ecc..) una dichiarazione personale attestante

Ultima modifica 27 marzo 2024

L'Autocertificazione

Cos'è l'Autocertificazione

MODELLO

Ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti un'autocertificazione.
In pratica può presentare o spedire agli uffici pubblici ed ai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aci, Consorzi ecc..) una dichiarazione personale attestante quanto sarebbe dovuto apparire sui certificati o sugli atti rilasciati dalla pubblica amministrazione.

  • Dichiarazioni sostitutive di certificazione

    Quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?
    E' possibile "autocertificare" le seguenti dichiarazioni e presentarle al posto dei relativi certificati:

    • Data e luogo di nascita
    • Residenza
    • Cittadinanza
    • Godimento diritti politici
    • Stato di celibe, coniugato, vedovo, separato o divorziato
    • Stato di famiglia
    • Esistenza in vita
    • Nascita del figlio
    • Decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
    • Posizione agli effetti degli obblighi militari
    • Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
    • Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica< /li>
    • Situazione reddituale ed economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di obblighi contributivi
    • Codice fiscale, Partita IVA e di qualsiasi dato presente all'anagrafe tributaria
    • Stato di disoccupazione
    • Qualità di pensionato e categoria di pensione
    • Qualità di studente o di casalinga
    • Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, tutore, curatore e simili
    • Iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali
    • Adempimento degli obblighi militari e posizioni relative
    • Di non avere riportato condanne penali
    • Qualità di vivenza a carico
    • Tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello Stato Civile

    ATTENZIONE
    Non è necessaria l'autentica della sottoscrizione.
    Anche le domande per la partecipazione a concorsi o a selezioni per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni non richiedono l'autentica della firma.

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

    Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non ricompresi fra quelli sopra elencati, che siano a diretta conoscenza dell'interessato (es.: regolarità della costruzione sotto l'aspetto edilizio per l'erogazione di servizi pubblici; possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione; ecc.).

    E' possibile di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purchè il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione.

    Firma
    Si può procedere all'autentica della firma solo se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato. Viceversa se deve essere prodotta ad una pubblica amministrazione o a un esercente un pubblico servizio si dovrà procedere in uno dei seguenti modi:
    - apposizione delle firma davanti al dipendente addetto
    - allegando fotocopia non autenticata di valido documento di identità.In tal caso la documentazione può essere trasmessa anche via fax
    ATTENZIONE AD EFFETTUARE DICHIARAZIONI NON VERITIERE
    L'Amministrazione pubblica provvede d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. In considerazione dei gravi abusi che possono derivare dall'esercizio del diritto a presentare un'autocertificazione, il legislatore ha previsto che ogni comportamento illecito in merito alla stessa sia punito con severe sanzioni penali.
  • Documentazione di stati e qualità personali mediante esibizione

    Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del cittadino, desumere i dati dal documento, di cui dovrà trattenere copia. Può essere utilizzato anche un documento scaduto se l'interessato in calce alla fotocopia dichiara che i dati non sono mutati dalla data di rilascio del documento. Il documento scaduto non può però essere utilizzato ai fini del riconoscimento.
  • Presentazione di copie di atti e documenti da produrre alla Pubblica Amministrazione, invece degli originali

    Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del cittadino, attestare la conformità delle copie agli originali.
    Per i documenti sotto riportati in luogo dell’autenticazione di copia può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul fatto che la copia è conforme all’originale
    - atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione
    - copie di pubblicazioni
    - titoli di studio o di servizio
    - documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati

La dichiarazione resa dal cittadino di conformità all’originale di una copia di un atto può essere apposta anche in calce alla copia stessa (Legge 16 gennaio 2003, n. 3). Il cittadino potrà quindi scegliere se apporre la dichiarazione in calce o predisporla su un foglio a parte.

    ACCERTAMENTI D'UFFICIO - SEMPLIFICAZIONE
    Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati di assenza di precedenti penali e di assenza di carichi pendenti, ma debbono essere accertati presso gli uffici competenti direttamente dall'amministrazione che deve emanare il provvedimento. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere agli interessati la produzione di atti o certificati che riguardano fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso (purchè validi) che esse stesse siano tenute a certificare o che siano comunque in possesso o certificabili da altre Pubbliche Amministrazioni (art. 18 L. 241/90).

    DOCUMENTAZIONE TRAMITE SEMPLICE ESIBIZIONE
    I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati. Quando si rivolge una istanza ad una Pubblica Amministrazione o a chi gestisce un servizio pubblico e si richiede l'esibizione di un documento d'identità non si dovrà presentare nessun certificato che contenga i dati presenti nel documento d'identità. Inoltre si può utilizzare qualsiasi documento per comprovare stati e qualità personali, ma non fatti giuridici diversi, mediante esibizione all'ufficio competente del documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione che contenga l'attestazione dei dati richiesti.
    Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e siano comunque utilizzati per sostituire i certificati, il responsabile rischia sanzioni penali.

    COME COMPORTARSI IN CASO DI RIFIUTO?
    Si ricorda che il Pubblico Ufficiale o il funzionario di qualsiasi ufficio pubblico che non accetta l'autocertificazione, o altre forme di semplificazione, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del codice penale e rischia di essere punito per omissione o rifiuto di atti d'ufficio.
    Il cittadino dovrà in primo luogo accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica. Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere per iscritto le ragioni del mancato accoglimento, segnalando il fatto al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione.

    Gli stati e qualità personali riportati su documenti di identità personale rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, possono essere comprovati mediante semplice esibizione del documento stesso.
    Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del cittadino, desumere i dati dal documento, di cui dovrà trattenere copia. Può essere utilizzato anche un documento scaduto se l'interessato in calce alla fotocopia dichiara che i dati non sono mutati dalla data di rilascio del documento. Il documento scaduto non può però essere utilizzato ai fini del riconoscimento.
    Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del cittadino, attestare la conformità delle copie agli originali.
    Per i documenti sotto riportati in luogo dell’autenticazione di copia può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul fatto che la copia è conforme all’originale
    - atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione
    - copie di pubblicazioni
    - titoli di studio o di servizio
    - documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati
    La dichiarazione resa dal cittadino di conformità all’originale di una copia di un atto può essere apposta anche in calce alla copia stessa (Legge 16 gennaio 2003, n. 3). Il cittadino potrà quindi scegliere se apporre la dichiarazione in calce o predisporla su un foglio a parte.

    Validità temporale
    E' la stessa degli atti che sostituiscono

    Dichiarazioni rese da cittadini stranieri
    - Per i cittadini comunitari si applicano le stesse modalità previste per gli italiani
    - I cittadini non comunitari possono avvalersi dell'autocertificazione solo se legalmente dimoranti in Italia (cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno) e per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da soggetti pubblici o privati italiani (es.: non possono autocertificare il matrimonio se è stato celebrato all'estero; potranno invece
    avvalersi dell'autocertificazione se il matrimonio è stato celebrato in Italia da autorità italiane, cioè se esiste in qualche comune italiano il relativo atto)

     

     


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