Denuncia alcoolici – presentazione tramite portale regionale STAR dei Suap toscani
Denuncia alcoolici – presentazione tramite portale regionale STAR dei Suap toscani
Ultima modifica 27 marzo 2024
Con il Decreto Crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato reintrodotto l'obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per talune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate: esercizi pubblici, intrattenimento pubblico, ricettivi, mense aziendali, spacci annessi ai circoli privati, attività di somministrazione congiunte a stabilimenti balneari. La denuncia fiscale per gli alcolici è richiesta anche per tutte le tipologie di somministrazione bevande alcoliche di qualunque gradazione.
Regione Toscana ha reso disponibile il modello per la comunicazione, che vale come denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. 504/1995) in corrispondenza dell'endoprocedimento ADM 1. È sufficiente una comunicazione da presentare all'Agenzia delle Dogane per il tramite dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (cosiddetto portale STAR), utilizzando il codice attività dell'attività in essere.
In caso di attività commerciale già avviata, si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione. Nel caso in cui sia necessaria invece una nuova autorizzazione, si allegherà l'istanza di rilascio della stessa con n. 2 marche da bollo, una per l'istanza, una per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Anche qui, sarà compito del Suap trasmettere l'istanza all'Agenzia delle Dogane ed occuparsi del successivo inoltro al richiedente dell'autorizzazione rilasciata.