Divieto di attingimento ed utilizzo delle acque, di pesca e di cattura di altra fauna acquatica in tratti specifici sia del Torrente Baccatoio, sia del Fosso Carraietta
Divieto di attingimento ed utilizzo delle acque, di pesca e di cattura di altra fauna acquatica in tratti specifici sia del Torrente Baccatoio, sia del Fosso Carraietta
Ultima modifica 27 marzo 2024
ORDINANZA n. 77 del 17/12/2009
Divieto di attingimento ed utilizzo delle acque, di pesca e di cattura di altra fauna acquatica in tratti specifici sia del Torrente “Baccatoio”, sia del Fosso “Carraietta”
Il Sindaco
Vista la nota dell'ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.) prot. n. 15511 del 28.04.2009 con la quale veniva comunicato il superamento dei valori di CSC di diossine e di metalli nei sedimenti del Torrente "Baccatoio" nel tratto da 300 mt a monte a 100 mt a valle dello scarico della società Veolia;
Vista la nota della Provincia di Lucca prot. n. 16062 del 07.05.2009 con la quale veniva richiesto al Comune il parere relativo all'ordinanza di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Vista la nota prot. n. 17380 dell'08.05.2009 con la quale il Dirigente dei Servizi del Territorio del Comune di Pietrasanta esprimeva parere favorevole per l'emissione dell'ordinanza;
Vista la nota dell'Azienda USL n. 12 prot. n. 17172 del 06.05.2009, con la quale veniva fatta una proposta per i provvedimenti da adottare;
Vista la nota della Provincia di Lucca prot. n. 19158 del 20.05.2009 con la quale veniva inviata copia dell'ordinanza n. 179 del 08.05.2009 a carico della à Veolia;
Vista la nota prot. n. 19448 del 22.05.2009 con la quale l'Ufficio "Ambiente" rispondeva alla proposta dell'Azienda USL n. 12 sui provvedimenti da adottare;
Vista la nota prot. n. 19903 del 26.05.2009 dove il Presidente della Sezione Seconda del TAR, sospendeva temporaneamente l'efficacia dell'ordinanza 179/2009 della Provincia di Lucca;
Vista la nota dell'ARPAT prot. n. 21776 del 09.06.2009, dove veniva comunicato che veniva predisposta una prima fase di campionamenti sui sedimenti;
Vista la nota dell'Azienda USL n. 12 prot. n. 22240 del 12.06.2009 con la quale veniva rinnovata la proposta sui provvedimenti da adottare;
Vista la nota dell'ARPAT n. 26060 del 07.07.2009 nella quale venivano comunicati gli esiti di ulteriori accertamenti che confermavano il superamento dei valori di CSC di metalli sia nei sedimenti che nelle acque del Torrente "Baccatoio" nel tratto da Valdicastello al Ristorante "Da Beppino";
Vista la nota dell'ARPAT n. 28482 del 16.07.2009 nella quale veniva comunicato il superamento dei valori di CSC di metalli nei sedimenti del Fosso "Carraietta"" nel tratto da 200 mt a monte a 200 mt a valle delle condotte della à Veolia;
Vista la nota dell'ARPAT n. 29602 del 01.08.2009 nella quale veniva comunica la necessità di ulteriori accertamenti e la disponibilità ad effettuarli previa collaborazione della Provincia e del Comune;
Vista la nota USL prot. n. 31339 del 14.08.2009 con la quale venivano comunicati gli esiti degli accertamenti su pozzi di attingimento acque uso potabile;
Visto il verbale della riunione tenutasi in data 07.08.2009 trasmesso con nota n. 31524 del 17.08.2009 dalla Provincia di Lucca;
Considerato l'incontro avvenuto il giorno martedì 10 novembre c.a. con il Dr. Baldaccini di ARPAT, durante il quale, mentre veniva fatto il punto della situazione sullo stato del torrente Baccatoio, è emersa la presenza di nuove analisi di acque e sedimenti condotte nel tratto tra l'impianto della società Veolia e la foce;
Visto il contenuto delle analisi condotte da ARPAT in data 10/06/2009 e a noi pervenute tramite email del 10/11/2009, attraverso cui si evince sia la buona salute delle acque del torrente Baccatoio rispetto alla presenza di tutte le voci relative ai metalli pesanti analizzati a m 400, m 1500, m 2000 e m 3000 a valle dell'impianto Veolia, sia un contenuto delle stesse sostanze entro i livelli di soglia a m 3000 a valle dell'impianto Veolia;
Considerata la necessità, per il Comune di Pietrasanta, in quanto attuale proprietario non responsabile dell'area ex Edem dove ha rilevato il superamento dei valori di CSC tramite la documentazione trasmessa con la nota dell'ARPAT n. 26060 del 07.07.2009, di:
- comunicare alla Regione Toscana ed alla Provincia di Lucca il superamento dei valori di CSC di metalli sia nei sedimenti che nelle acque del Torrente "Baccatoio" nel tratto da Valdicastello al Ristorante "Da Beppino" ai sensi dell'articolo 245 del D.Lgs 152/2006;
- prevedere l'attuazione delle misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242 del suddetto Decreto;
Considerato
- il superamento dei valori di CSC di diossine e di metalli nei sedimenti del Torrente "Baccatoio" nel tratto da 300 mt a monte a 100 mt a valle dello scarico dell'impianto della società Veolia;
- il superamento dei valori di CSC di metalli sia nei sedimenti che nelle acque del Torrente "Baccatoio" nel tratto da Valdicastello al Ristorante "Da Beppino"; il superamento dei valori di CSC di metalli nei sedimenti del Fosso "Carraietta" nel tratto da 200 mt a monte a 200 mt a valle delle condotte dell'impianto Veolia ;
- i risultati delle analisi ARPAT del 10/06/2009 attraverso cui si evince il superamento dei valori soglia della maggior parte dei metalli pesanti presi in esame nei tratti a m 400 e m 1500 a valle dell'impianto della società Veolia;
- i risultati delle analisi ARPAT del 10/06/2009 tramite cui appare evidente che nei tratti a m 400, m 1500, m 2000 e m 3000 a valle dell'impianto Veolia i valori dei metalli pesanti sono tutti al di sotto della soglia fissata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
Tenuto conto che pur non essendo disponibile una specifica normativa per i sedimenti delle acque superficiali l'ARPAT ha riferito i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta, relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferite alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, alla Colonna A, cioè quella in cui riprendono in considerazione i siti destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale, essendo tale tratto così classificato dal Piano Strutturale del Comune di Pietrasanta;
Considerati i possibili effetti che i superamenti suddetti potrebbero portare alla salute umana;
Considerata altresì la necessità di accertare eventuali responsabilità nell'ambito della tutela generale dell'ambiente;
Considerato che le acque superficiali del nostro territorio potrebbero essere utilizzate per irrigare le colture ortofrutticole, anche se dalle informazioni in nostro possesso non ne risulta alcuna evidenza;
Visto l'articolo 50, comma 5 del D.L.vo 267/2000;
Ordina
- Di non utilizzare l'acqua del Torrente Baccatoio a scopo potabile ed irriguo nei seguenti tratti:
- da 300 mt a monte a 100 mt a valle dello scarico della società Veolia;
- dalle ex Miniere EDEM di Valdicastello al ristorante "Da Beppino" anch'esso in Valdicastello.
- Di non utilizzare l'acqua del Fosso Carraietta a scopo potabile ed irriguo nel tratto da 200 mt a monte a 200 mt a valle delle condotte della società Veolia
Vieta
La pesca e la cattura di altra fauna acquatica, anche a scopo non alimentare:
nel Torrente Baccatoio dalle sorgenti fino all'immissione del fosso Gora degli Opifici;
nel fosso Carraietta nel tratto da 200 m a monte a 200 m a valle delle condotte dell'impianto della società Veolia.
Prescrive
Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta;
Demanda
All'URP la divulgazione della presente ordinanza;
Al Comando di Polizia Municipale di far osservare quanto disposto dal presente provvedimento.
Al Competente Comando Compagnia Carabinieri oltre alle competenti Stazioni Carabinieri di far osservare quanto disposto dal presente provvedimento.
Al Competente Commissariato di Pubblica Sicurezza di far osservare quanto disposto dal presente provvedimento
Il Sindaco
Massimo MALLEGNI