Domande e risposte sul DURC
Domande e risposte sul DURC
Ultima modifica 27 marzo 2024
l DURC deve essere richiesto per ogni singolo cantiere?
Il documento è sempre richiesto in presenza di cantieri soggetti ad appalti pubblici e privati che rientrano nell'ambito del D.Lgs. 494/96?
Il coordinatore della sicurezza è obbligato a richiede alle Ditte presenti in cantiere il loro DURC?
Recentemente il D.Lgs. 276/2003, e successive interpretazioni, ha introdotto la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Alcune amministrazioni locali hanno iniziato ha richiedere tale documento, sia in presenza di Concessioni o Autorizzazioni Edilizie sia in presenza di DIA, per vedere la regolarità dei versamenti effettuati dalla Ditta/Impresa.
Volevo sapere se con la richiesta di un DURC essendo ancora alla fase primordiale e per questo burocraticamente molto lenta (30 e passa giorni dalla presentazione della richiesta), sia possibile riutilizzarlo per più cantieri o tempo (6 - 12 mesi) lo stesso documento senza doverne richiederne uno ogni cantiere, in particolare se la ditta non ha cambiato niente tra i propri addetti durante un anno solare ?
Inoltre volevo sapere se il documento è sempre richiesto in presenza di cantieri soggetti ad appalti pubblici e privati che rientrano nell'ambito del D.Lgs. 494/96 ?
Volevo altresì sapere se un Coordinatore della sicurezza, quando è obbligato a richiede alle Ditte presenti in cantiere il loro DURC ?
Grazie anticipatamente per eventuali risposte.
Studio XXX
Egregio lettore, ritengo che i quesiti possano trovare soluzione in questi termini.
- La legislazione nazionale e regionale in materia edilizia che ha introdotto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) non dispone espressamente una validità temporale di questo. Occorre precisare però che l’art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, che non attestino stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni, “hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”.
E’ dunque possibile che il D.U.R.C., trattandosi di certificazione unitaria del regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali relativa, pertanto, ad uno status precario e non ad una qualità permanente, incontri dei limiti intrinseci di validità temporanea, individuati nei sei mesi previsti dalla legge per tutte le certificazioni relative a situazioni suscettibili di modifica.
Ritengo che possa applicarsi in questo caso il principio generale suddetto e che quindi il medesimo D.U.R.C. possa essere utilizzato per più cantieri, nel limite massimo di sei mesi dall’emissione.
A tal fine l’impresa potrebbe attestare la conformità della copia fotostatica del DURC con dichiarazione sostitutiva ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, senza dover ogni volta richiedere il rilascio in originale del certificato. Il committente dei lavori potrebbe quindi inviare quest’ultima copia all’Amministrazione ad ogni effetto di legge.
- Per quanto attiene, invece, al campo di applicazione del DURC occorre precisare che questo viene richiesto obbligatoriamente sia negli appalti pubblici che in quelli privati.
In particolare per gli appalti pubblici la normativa di riferimento è l’articolo 2, commi 1, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla L. n. 266/2002, il quale prevede che “le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento”.
Per quanto concerne gli appalti privati è necessario fare riferimento all’articolo 3, comma 8, lettere b) bis e b) ter del D.Lgs. n. 494/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003. Tale disposizione stabilisce che “Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva.(...) In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativi”.
In particolare la recente legge regionale toscana n. 1 del 2005 all’art. 82, comma 8,9, 10 e 11 ha previsto espressamente che “prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro. Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276” “La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all'inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità, di cui all'articolo 86”“Qualora, successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente dove produrre il DURC del soggetto subentrante contestualmente alla comunicazione di cui al comma 8”.
- In merito all’ultimo quesito occorre precisare che fra gli obblighi del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione e la realizzazione dell'opera previsti dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 494/96 non sussiste quello di richiedere alle imprese presenti in cantiere il D.U.R.C.
Infatti, il ruolo del coordinatore per la sicurezza dei lavori è in particolare quello “di assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni; ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia” (cfr. Cass., sez. IV, 3 marzo 2003, in Rep. Foro It., 2004, Lavoro, n. 604), ma non anche della regolarità contributiva previdenziali e assistenziali delle imprese appaltatrici, che secondo la normativa vigente spettano direttamente al committente (privato o stazione appaltante).
Dott.ssa Chiara Cioni
UrbanisticaToscana.it - Rivista di Diritto Urbanistico: http://www.urbanisticatoscana.it/