IMU old al 2 set 2020

IMU old al 2 set 2020

Ultima modifica 27 marzo 2024

Versamento IMU 2020

  • Acconto:
    Con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 29.05.2020, la scadenza del versamento della rata di acconto è stata differita al 31.07.2020.
    A seguito della Risoluzione n. 5 del 08/06/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze la quota pari allo 0,76 per cento degli immobili di categoria D dovrà essere versata entro il 16 giugno 2020.
  • Saldo: entro il 16 dicembre

Ai sensi del comma 762 della Legge 160/2019, Il versamento della prima rata (acconto) è effettuato in misura pari alla metà di quanto versato a titolo IMU e TASI per il 2019.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberate dal Comune.(al momento non deliberate)

TASI 2020 Abolita - L. 27 dicembre 2019 n. 160 – comma 738


Anno 2019/ 2018 / 2017 / 2016

L'imposta municipale sugli immobili (IMU) non ha subito variazioni rispetto all'anno 2015, sono pertanto confermati il Regolamento IMU e le aliquote.

Con la Legge di Stabilità 2016, l'abitazione principale è esclusa dal pagamento dell'IMU (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9).

Si evidenzia che la stessa Legge di Stabilità 2016 disciplina il comodato nel modo seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Modalità di pagamento

I versamenti dell'imposta municipale propria (IMU), e dei relativi interessi e sanzioni, devono essere eseguiti esclusivamente utilizzando il modello di pagamento F24 approvato dall'Agenzia delle Entrate in data 12/4/2012, presso uffici postali o bancari, o tramite home-banking.

Scadenze:

Acconto: con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 29.05.2020, la scadenza del versamento della rata di acconto è stata differita al 31.07.2020. 

A seguito della Risoluzione n. 5 del 08/06/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze la quota pari allo 0,76 per cento degli immobili di categoria D dovrà essere versata entro il 16 giugno 2020.

Saldo: entro il 16 dicembre

Codice catastale Comune di Pietrasanta: G628

Codici tributo 

  • 3912: abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente cat. A/1, A/8 e A/9)
  • 3916: aree fabbricabili
  • 3918: altri fabbricati - escluse categorie catastali
  • D 3925: immobili gruppo catastale D – Stato
  • 3930: immobili gruppo catastale D – Comune
  • 3914: terreni

 


 

Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n° 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 0,76 per mille, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota (0,3 per mille)

 

Aliquote 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 29 giugno 2013
(consultabile all'Albo on line)

0

Abitazione principale e relative pertinenze

0,6

Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

0,76

Unità immobiliari abitative e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, stipulato in base agli accordi ex art. 2, comma 3, della legge 431/1998

0,86

Unità immobiliari abitative, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che le utilizzino come abitazione principale. Questa agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

1,06

Tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti

 

Calcolo base imponibile - FABBRICATI

Rendita x 5% (rivalutazione) x Moltiplicatore

 

Anno 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
TipologiaCategoria catastaleMoltiplicatore
Abitazioni A 160
Uffici privati A/10 80
Magazzini e locali di deposito C/2 160
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse C/6 160
Tettoie chiuse o aperte C/7 160
Laboratori per arti e mestieri C/3 140
Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/4 140
Negozi e botteghe C/1 55
Opifici D/1 65
Alberghi e pensioni D/2 65
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli D/3 65
Case di cura e ospedali D/4 65
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale D/7 65
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale D/8 65
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole D/10 65
Istituti di credito, cambio e assicurazione D/5 80

 


 

Calcolo Base imponibile - Terreni

 

Proprietario di terreno (NON coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale)

  • Valore:  Reddito Dominicale  x 25% (rivalutazione) x 135 (moltiplicatore)
  • Imposta da versare:  Valore x 1, 06% (aliquota) 

 

Coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale 

 Esenti dall'anno 2016 (Legge di Stabilità 2016)

 


 

Calcolo Base Imponibile - Aree fabbricabili - Delibera n. 134 del 29/05/2015

Superficie fondiaria x valore €/mq (vedi tab. nn. 1 e 2)

 

Calcola Imposta 

 

Abitativo - non abitativo

 Le Aree Omogenee (Allegato n. 1 all'interno della relazione) sono le seguenti:

  1. Litoranea: zona che comprende tutto il parco de “La Versiliana” da Via Nizza, confine con Forte dei Marmi, Via Sette Ponti, fino ad intercettare il Viale Apua, fino alla intersezione con Via Carducci, Via Carducci, Viale Versilia fino all’intersezione con Via Tolmino, scende lungo il Viale Roma in direzione sud fino all’incrocio con Via della Libertà e risalire verso est fino al crocevia con Via Tripoli, continuando fino a Via Astoria (confine con il Comune di Camaiore);
  2. Marina: zona delimitata, a mare, dalla area Litoranea, e a monte, dalla Via Unità d'Italia e Via Aurelia fino a Via Astoria, al confine co il Comune di Camaiore;
  3. Piana: zona delimitata, a mare dalla area Marina e, cioé, dalla Via Unità d'Italia, mentre a monte, a delimitazione dell'area Centro e area Collina;
  4. Centro: zona compresa dei fogli catastali n. 16 e n. 17;
  5. Collina: zona compresa nei fogli catastali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21;
  6. Strettoia: zona compresa nei fogli catastali nn. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53.

 

1) Moltiplicatore Quando l’indice di costruzione (Ie) (determinato dal rapporto tra la superficie fondiaria e la superficie costruibile) è uguale/maggiore di 0,20 e minore/uguale a 0,29, al valore indicato in tabella si applica un moltiplicatore di 1,00, e così come segue:

AbitativoNon abitativo
Ie fino a 0,19 M 0,80 (moltiplicatore    
Ie da 0,20 a 29 M 1,00 Ie fino a 0,20 M 0,80
Ie da 0,30 a 0,50 M 1,20 Ie da 0,21 a 0,50 M 1,00
Ie da 0,51 a 0,80 M 1,30 Ie da 0,51 a 0,80 M 1,30
Ie da 0,81 a 1,00 M 1,40    
Ie maggiore di 1,00 M 2,00    

 

2) Abbattimenti

Ai valori €/mq riportati in tabella sono riconosciuti (applicati) abbattimenti seguenti:

Strumento di pianificazione urbanistica:
R.U. adottato: 50%
UTOE: 85%
Aree economiche depresse: 85%

Servitù – Vincoli *):
Elettrodotto, metanodotto, ecc.
Idrogeologico

*) Le aree soggette a servitù e vincoli conformativi, periodici e/o temporanei verranno valutati previa presentazione all’Ufficio di idonea documentazione che definirà la relativa percentuale di abbattimento.

 

3) Anno di riferimento: i valori delle aree fabbricabili per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 sono da ritenersi, come già sopra detto, gli stessi di quelli stabiliti per l’anno corrente 2015 in quanto sono stati anni in cui i valori di base (OMI) a supporto del valore di riferimento che è stato determinato, non hanno subito variazioni significative e, comunque, tali da indurre a stabilire valori diversi.



Relazione


 

 

Tabella 1

AREE FABBRICABILI —>valore venale in comune commercio (art. 5 comma 5, d. Lgs. 50411992)

Descrizione

A/7, A/1, A/8, A/9

LITORANEA

MARINA

PIANA

CENTRO

COLLINA

STRETTOIA

ABITATIVO

Lotti liberi

450

380

340

380

300

280

Lotti liberi con cessione 00.PP.* 5%

427

361

323

361

285

266

Lotti convenzionati (sociale)` 5%

427

361

323

361

285

266

 

Altre cat. A (tranne A/10)

LITORANEA

MARINA

PIANA

CENTRO

COLLINA

STRETTOIA

ABITATIVO

Lotti liberi

410

340

310

340

270

250

Lotti liberi con cessione 00.PP.* 5%

389

323

294

323

256

237

Lotti convenzionati (sociale)* 5%

389

323

294

323

256

237

Aree di nuovo impianto*

Convenzionate 8%

377

313

285

312

248

230

Sociale2 5%

389

323

294

323

256

 

Peep 10%

369

306

279

306

243

225

 

Legenda

* : % di riduzione cumulablii
1 : Convenzione di cessione
2 : Sociale: sottoscrizione atto d'obbligo (Delibera C.C. 5/2015)

 

 

Tabella 2

 

AREE FABBRICABILI*- valore venale in comune commercio (art. 5 comma 5, d. Lgs. 50411992)
 LitoraneaMarinaPianaCentroCollinaStrettoia
Industriale artigianale 190 190 190 190 190 190
Commerciale 450 340 280 380 230 280
Ricettivo terziario 450 340 280 380 230 280

 


 

Presentazione della dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (Legge 147/2013) utilizzando il modulo ministeriale.

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