Iscrizione albo giudici popolari

domande dal 1 aprile al 31 luglio

Ultima modifica 27 marzo 2024

Domanda Iscrizione elenchi giudici popolari


L’albo dei giudici popolari, istituito ai sensi della legge 10 aprile 1951 n. 287, è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Giudice popolare presso la Corte d'Assise e Corte d'Assise di Appello.

L’Ufficio Elettorale, secondo quanto stabilito dalle norme, predispone due elenchi distinti, uno per i Giudici popolari di Corte d’assise e uno per i Giudici popolari di Corte d’assise di appello, inserendovi un certo numero di cittadini – residenti a Pietrasanta – che possiedono i requisiti richiesti.

Questi elenchi vengono integrati con i nominativi dei cittadini interessati a svolgere l’ufficio di Giudice popolare che ne hanno fatto domanda all’Ufficio Elettorale. Gli elenchi sono aggiornati ogni due anni e sono approvati da un’apposita commissione del Consiglio comunale.

Si precisa che, per i cittadini inseriti negli elenchi, la legge non prevede la possibilità di cancellazione, salvo che per la perdita di uno o più requisiti. In questi casi la cancellazione viene effettuata d’ufficio.

Requisiti

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti (Articolo 9 legge 10 aprile 1951, n. 287):

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni

d) titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (scuola media).

I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello devono possedere, oltre ai suddetti requisiti,  anche il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore - Articolo 10 legge 10 aprile 1951, n.287).

Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione agli albi si presenta nel periodo che va dal 1° Aprile al 31 luglio degli anni dispari:

  • per posta ordinaria indirizzata a: Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29 55045 PIETRASANTA (LU) – Ufficio Elettorale, allegando in ogni caso fotocopia di documento di riconoscimento valido
  • a mezzo consegna a mano presso Ufficio Protocollo, allegando in ogni caso fotocopia di documento di riconoscimento valido
  • per posta elettronica certificata PEC (comune.pietrasanta@postacert.toscana.it), allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido. Se la domanda viene firmata digitalmente non è necessario allegare il documento.

Precisazioni

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare (articolo 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287):

  • i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L’articolo 1492, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) stabilisce che: “Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare.”

Chi è già iscritto nell'Albo non deve rinnovare la domanda di iscrizione.


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