Ordinanza 7/2007

Modifica all'ordinanza n.21 del 2/8/2006 recante disposizioni sugli orari di attività dei pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande

Ultima modifica 27 marzo 2024

Ordinanza n. 7 del 15 maggio 2007

Modifica all'ordinanza n.21 del 2/8/2006 recante disposizioni sugli orari di attività dei pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande

 

IL SINDACO

-VISTA l’ordinanza sindacale n.21 del 2 agosto 2006 in materia di orari di attività dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché l’ordinanza n.23 dell’8 agosto 2007 modificativa della precedente;

-RITENUTO necessario modificare la fascia oraria  di apertura dei pubblici esercizi  di somministrazione di alimenti e bevande corrispondente alla zona B dell’apposita cartografia (Litorale) inserendovi anche la via Unità d’Italia dal confine con il Comune di Forte dei Marmi e la via Aurelia Sud dalla via Unità d’Italia fino al confine con il Comune di Camaiore;

-SENTITO il parere delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

-Visto l’art.81 della L.R. 7/2/2005 n.28
-Visto la L.R. 28/12/2000 n.81;
-Visto l’art.17 ter e quater del r.d. 18/6/1931 n.773 (TULPS);
-Visto l’art.50 del D.Lgs. n.267/2000 in materia di competenze del Sindaco in ordine alla determinazione degli orari dei pubblici esercizi

DISPONE

di modificare la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande corrispondente alla zona B dell’apposita cartografia così come segue:

-LITORALE, Via  UNITA’ d’ITALIA e Via AURELIA SUD dall’incrocio con via Unità d’Italia fino  al confine con il Comune di Camaiore (Zona B della cartografia allegata)
dalle ore 6,00 alle ore 3,00 con possibilità di deroga fino alle ore 6,00

La presente ordinanza ha efficacia decorsi cinque giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

  • Entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla L.n.1034/1971
  • Entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal DPR n.1199/1971.

 Il provvedimento, composto dal presente atto e degli allegati  “A"  e “B”, è reso noto  mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Pietrasanta , nonché pubblicizzato nelle forme adeguate di legge, trasmesso alle associazioni di categoria, all'ASL, all'ARPAT, al Comando di Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, incaricati ognuno per quanto di competenza,di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di applicare le relative sanzioni.

IL SINDACO
(Massimo Mallegni)


Ordinanza n. 21 del 2 agosto 2006

Orari di attività dei pubblici esercizi per la somministrazione di bevande ed altri alimenti -Modifica.


Il SINDACO

-Visto il nuovo codice del Commercio (Testo unico in materia di commercio e attività produttive), in particolare l’art.81 relativo alla disciplina degli  orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il quale prevede che gli stessi esercizi “determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti stabiliti dal  Comune, fra un minimo di cinque  e un massimo di diciotto ore, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio”;

-Visto il comma 4 dello stesso art.81, il quale  stabilisce che anche l’attività di somministrazione presso circoli privati si svolge nel rispetto degli orari di cui al  citato articolo;

-Dato atto che ai sensi dell’art.81 co 3 gli esercizi di cui all’art.48 co 1 lett.a) , e cioè esercizi nei quali la somministrazione al pubblico viene effettuata congiuntamente ad altra attività prevalente, osservano l’orario dell’attività prevalente;

-Considerati i parametri indicati dall’art.81 e cioè  le esigenze dei lavoratori, degli utenti , dei residenti e la garanzia del servizio,    nonché  la necessità di rapportare gli stessi al territorio del Comune di Pietrasanta ;

- Tenuto conto di  dover garantire una continuità del servizio pubblico degli esercizi di somministrazione, così come previsto dalla norma regionale;

-Ritenuto opportuno a tal fine indicare tre fasce orarie per il territorio  comunale corrispondenti alla zona del  "centro storico", alla zona del "litorale" e quindi alla restante parte del territorio;

- Sentito il parere delle Organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative

- Visto l’art .81 della legge regionale  7 febbraio 2005, n. 28;
- Visto la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81;
- Visto l'art 17 ter e quater del  R.D.- 18 giugno 1931, n.773 (TULPS);
- Visto l’art. 50del D.Lvo 267/2000 in materia di  competenze del Sindaco in ordine alla determinazione degli orari dei pubblici esercizi;

DISPONE

  1. Come segue i limiti degli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
    • Centro Storico :
        dalle ore 6,00 alle ore 24,00 con possibilità di deroga fino alle ore 02,00;
    • - Litorale:
        dalle ore 6,00 alle ore 03,00 con possibilità di deroga fino alle ore 06,00;
    • - restante parte del territorio:
        dalle ore 6,00 alle ore 01,00 con possibilità di deroga fino alle ore 03,00;

    Ai fini del presente provvedimento, le zone del "Centro Storico" e "Litorale", corrispondono a quelle individuate negli allegati "A" e "B"

  2. di stabilire che la somministrazione potrà proseguire, su richiesta del singolo esercente e dietro rilascio di apposita autorizzazione del Dirigente del Settore competente, fino alle ore indicate come deroga in ogni singola fascia; l'autorizzazione in deroga potrà essere concessa nel rispetto comunque del limite minimo di cinque ore e  massimo di diciotto ore fissati dall’art. 81 comma 1 legge Regione Toscana n. 28/05 per l’apertura dell’esercizio e per le attività che nel corso dell'anno solare non hanno subito, da parte degli Organi preposti al controllo, oltre due  accertamenti dai quali risulti il non rispetto dei limiti di orario ;
  3. di stabilire che l'attività di trattenimento e svago, anche mediante l'utilizzazione di fonti sonore, eventualmente svolta, e nei casi in cui necessita, previo rilascio di apposita autorizzazione, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi, i circoli privati e le attività temporanee di somministrazione quali, a mero titolo esemplificativo: le sagre, dovrà cessare entro le ore 1,00, salvo se diversamente specificato nelle singole autorizzazioni, nel  rispetto comunque delle norme sull'inquinamento acustico;
  4. in occasione delle festività di Natale (notte compresa tra il 24 ed il 25 dicembre), di Capodanno (notte compresa tra il 31 Dicembre ed il 1°Gennaio) e di ferragosto (notte compresa tra il 14 ed il 15 Agosto) non si applicano le limitazioni modali e temporali previste nei precedenti punti.
  5. Le disposizioni sopra dettate, non si applicano alle attività relative a somministrazioni temporanee organizzate dal Comune di Pietrasanta o da altri Enti Pubblici, ovvero da soggetti privati in collaborazione con il Comune o altri Enti Pubblici. In tali casi le prescrizioni d’esercizio, comprendenti l’orario, saranno di volta in volta inserite nel titolo autorizzatorio o oggetto di apposito provvedimento.
  6. Ogni esercente determinerà l’orario di apertura e chiusura al pubblico entro i limiti sopra detti, garantendo un minimo di apertura giornaliera al pubblico di 5 ore fino a un massimo di 18 ore, con l'obbligo  di rendere noto al pubblico l’orario prescelto mediante l’esposizione di apposito cartello ben visibile all’esterno dell’esercizio in ogni momento della giornata o mediante  altri strumenti idonei allo scopo. Analogo obbligo compete all’esercente per ogni variazione di orario, per l’eventuale giorno di chiusura infrasettimanale e per i periodi di chiusura per ferie.
  7. Si dà atto che ai  sensi dell’art.81 co 3 gli esercizi di cui all’art.48 co 1 lett.a) , e cioè esercizi nei quali la somministrazione al pubblico viene effettuata congiuntamente ad altra attività prevalente, osservano l’orario dell’attività prevalente;
    pertanto le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte :
    1. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte. L’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
    2. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n.151, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
    3. negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 del Codice del commercio, Legge Regionale 28/2005;
    4. nelle mense aziendali, come definite all’articolo 41, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 28/2005 e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
    5. al domicilio del consumatore;
    6. senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
    Gli esercizi di cui alle precedenti lettere a), b), e c) osservano l'orario prescelto per l'attività prevalente;
  8. Si dà atto che ai sensi dell’art.81 co 4 l’attività di somministrazione presso i circoli privati si svolge nel rispetto degli  orari determinati dal presente atto;
  9. Il presente provvedimento è  soggetto a revisione periodica a seguito di monitoraggio degli orari stabiliti;
  10. E’ fatto divieto agli esercenti che pratichino la chiusura del proprio esercizio oltre le ore 1,00 di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 1,00 alla chiusura dell’esercizio.
    E’ fatto divieto agli esercenti di vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori e recipienti di vetro oltre le ore 22.00. Oltre le ore 22.00 è consentito somministrare alimenti e bevande in contenitori e recipienti di vetro a condizione che ne sia assicurato il ritiro da parte dell’esercente.
  11. Alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall’art. 103, comma 2, della L.R. n. 28/2005.
     Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di cui all’art. 17 quater del R.D. n. 773/1931 (T.U.LL.P.S.) nel modo seguente:
    a) per la prima violazione: sospensione dell’attività di somministrazione per un giorno;
    b) per la seconda violazione: sospensione dell’attività di somministrazione per tre giorni;
    c) per la terza violazione: sospensione dell’attività di somministrazione per cinque
    giorni;
    d) per le ulteriori violazioni: sospensione dell’attività di somministrazione per un numero di giorni progressivamente raddoppiato.
    Ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di cui al comma precedente, deve
    essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi cinque anni.
  12. Qualora  dalla data odierna , sulla base di  rapporti degli Organi preposti al controllo, risulti che l’attività di singoli pubblici esercizi nelle ore notturne abbia provocato , o direttamente o per effetto della presenza entro il locale o sulla pubblica via di avventori , disturbo alla possibilità di riposo dei cittadini stabilmente o provvisoriamente residenti e all’esercizio delle ordinarie funzioni connaturate al convivere civile in quella zona (es. circolazione, uso parcheggi, etc.),, l’ Amministrazione comunale  fisserà con apposito provvedimento  per tali esercizi una fascia oraria dalla ore 06,00 alle ore 24,00.
  13. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa in materia, l’accertamento di tre violazioni nel corso di un anno solare, da parte degli Organi preposti al controllo comporta:
    a) la definitiva revoca della relativa autorizzazione nel caso del non rispetto dei limiti di orario oggetto di autorizzazione in deroga di cui ai precedenti punti 2 e 3,
    b) la definitiva revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività musicale;
    nel caso di attività di trattenimento e svago,  concretizzandosi l’abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell’art. 10 Tulps;
  14. La presente ordinanza ha efficacia decorsi cinque  giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Pietrasanta.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

  • Entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla L.n.1034/1971
  • Entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal DPR n.1199/1971.

 

Il provvedimento, composto dal presente atto e dagli allegati "A" e "B" è reso noto  mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Pietrasanta , nonché pubblicizzato nelle forme adeguate di legge, trasmesso alle associazioni di categoria, all'ASL, all'ARPAT, al Comando di Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, incaricati ognuno per quanto di competenza,di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di applicare le relative sanzioni.

IL SINDACO
(Massimo Mallegni)

(NB pubblicata albo  comune in data 4 agosto 2006- entra in vigore dal 10 agosto 2006)

ALLEGATO A (pdf 3782KB)
ALLEGATO B
(pdf 902 KB)


Ordinanza n. 23 dell'8 agosto 2006

Ordinanza n.21 del 2/8/2006 recante disposizioni sugli orari di attività dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande-Modifica.

IL VICE-SINDACO

-Vista l'Ordinanza sindacale n. 21 del 2 agosto 2006 ed in particolare i disposti del comma 1, punto 10 con riferimento alla frase "bevande alcoliche di qualsiasi gradazione";
- Ritenuto necessario sostituire la suddetta frase con "bevande superalcoliche"
- Visto la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81;
- Visto l’art. 50 del D.Lvo 267/2000 in materia di  competenze del Sindaco in ordine alla determinazione degli orari dei pubblici esercizi;

DISPONE

di modificare il contenuto del 1 comma del punto 10 della ordinanza sindacale n.21 del 2 agosto 2006 come di seguito riportato:
"E’ fatto divieto agli esercenti che pratichino la chiusura del proprio esercizio oltre le ore 1,00 di somministrare bevande superalcoliche dalle ore 1,00 alla chiusura dell’esercizio."
di precisare che il presente atto e l'ordinanza n.21/2006 sostituiscono ogni altra disposizione in materia di orari per i locali di somministrazione alimenti e bevande.,

La presente ordinanza ha efficacia dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Pietrasanta.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

  • Entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla L.n.1034/1971
  • Entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal DPR n.1199/1971.

Il provvedimento, è reso noto  mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Pietrasanta , nonché pubblicizzato nelle forme adeguate di legge, trasmesso alle associazioni di categoria, all'ASL, all'ARPAT, al Comando di Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, incaricati ognuno per quanto di competenza,di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di applicare le relative sanzioni.

 

IL VICE-SINDACO
(Lucia Accialini)


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