Professioni del turismo: guide turistiche e ambientali - accompagnatori turistici

Professioni del turismo: guide turistiche e ambientali - accompagnatori turistici

Ultima modifica 27 marzo 2024

Regione Toscana Ordinanza n. 59/2020

Allegato 4 - guide turistiche, alpine, ambientali


È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale.

Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche. Può essere: ambientale, equestre e subacquea.

Le guide ambientali collaborano

  • con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla L.R. 20.03.1988 n. 17;
  • con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.
  • Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti, graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicati.

Requisiti per l'esercizio della professione (art. 123 L.R. 86/2016)

diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo universitario tra quelli indicati nel regolamento (la laurea esonera dalla frequenza del corso di cui sotto) e superamento dell'esame di abilitazione abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame;

oppure abilitazione conseguita in altra Regione o Stato membro della Unione Europea;

oppure abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'art. 22 della Legge 6/1989, limitatamente alla specialità escursionistica;

idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla ASL del Comune di residenza (solo ai fini dell'avvio dell'attività);

assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (modulo reperibile su demanio – modulistica – modello c);

stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.90.4R.

Documenti da allegare:

  1. modulo regionale in standard 2 di SCIA per avvio di attività delle guide ambientali, scaricabile come codice attività 79.90.4R tra gli endoprocedimenti “n - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”;
  2. n. 1 marca da bollo pari all’imposta vigente, (€ 16,00) ad uso rilascio della tessera di riconoscimento;
  3. ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria € 25,00 SUAP associato Unione dei Comuni della Versilia su c/c postale 3389309 alla stessa intestato;
  4. documento di riconoscimento in corso di validità;
  5. solo se il soggetto che inoltra l'istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell'Art. 1392 C.C., firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore.
  6. scansione leggibile di foto a colori a mezzo busto in formato tessera oppure file .jpg a colori a mezzo busto in formato tessera;
  7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo di studio richiesto;
  8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestato di superamento del corso di abilitazione professionale;
  9. autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia (modulo disponibile sotto la voce “demanio – modulistica – antimafia”);
  10. solo per i cittadini non UE, permesso di soggiorno in corso di validità;
  11. solo ai fini dell'avvio dell'attività, idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla ASL del Comune di residenza.

La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 comma 3 L. 241/1990.

Il Comune accerta comunque l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge e provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello regionale.

La prosecuzione dell'attività di guida ambientale è vietata dal Comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

In caso di divieto di prosecuzione dell'attività è ritirata la tessera di riconoscimento.


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