Raccolta firme per proposte di legge di iniziativa popolare
Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti - si può firmare fino al 31 marzo 2021
Ultima modifica 27 marzo 2024
Fino al 31 marzo 2021 - Ufficio Elettorale
Si può dare la propria adesione alla proposta di legge di iniziativa popolare sotto riportata.
Possono firmare i cittadini italiani con diritto di voto, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pietrasanta.
Solo con appuntamento telefonico al n. 0584 795247
Presentarsi con un documento d'identità valido
Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti
Proposta di legge di iniziativa popolare antifascista
"Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:
- Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 aggiunto il seguente:
“Art. 293-bis“ (Propaganda del regime fascista e nazifascista). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale. - All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
è «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a». - Art. 2
Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.
Per informazioni o chiarimenti scrivere a
info@anagrafeantifascista.it
Modulistica e vademecum sono scaricabili dal sito www.anagrafeantifascista.it