Somministrazione per cerimonie
Somministrazione per cerimonie
Ultima modifica 27 marzo 2024
Il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle attività produttive), con risoluzione n.556288, del 9 settembre 2004, ha affermato che:
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso di matrimoni, comunioni o eventi similari, può essere effettuata nelle strutture ricettive solo quando queste risultino autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n.287.
Ai sensi dell'art.9 della legge-quadro sul turismo (Legge n.135/01), infatti, l'autorizzazione rilasciata per l'esercizio di strutture ricettive abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Ad avviso del MAP, i banchetti organizzati in occasione di matrimoni, comunioni ed eventi similari non rientrano nelle situazioni descritte.
(Fonte: Confesercenti)