Vendite promozionali
Vendite promozionali
Ultima modifica 27 marzo 2024
Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti.
Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
Le vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.
Non c'è obbligo di comunicazione.
Per le merci oggetto di promozione devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso
Normativa di riferimento
- art. 90 e art. 96 L.R. Toscana n. 28 del 07.02.2005